Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31461 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31461 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSCIA ALESSANDRO N. IL 14/08/1969
avverso la sentenza n. 11789/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
-,
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti: “Ai sensi degli art. 606, 1°
comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]. La Corte territoriale ha reso motivazione
adeguata con riferimento alla pena irrogata. Dalla lettura del testo della
decisione impugnata si evince che la pena è stata determinata quale misura
dell’aumento derivante dalla riconosciuta continuazione tra i fatti oggetto del
presente procedimento e altri fatti simili già precedentemente giudicati.
Emerge inoltre dalla lettura della motivazione che la pena è stata determinata
dalla Corte territoriale, prendendo in considerazione la gravità del fatto
(concorso in rapina aggravata con armi all’interno di un ufficio postale) e la
negativa personalità dell’imputato valutata alla luce del suo vissuto
giudiziario.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in R
il 5.5.2015
L’imputato ROSCIA Alessandro, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) il vizio della motivazione perchè la pena irrogata poteva essere
determinata entro i minimi.