Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31461 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31461 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Corrao Giancarlo

nato il 30.4.1954

avverso la sentenza del 23.5.2012
della Corte di Appello di Milano
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Fulvio Baldi, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata

1

Data Udienza: 03/07/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il Corrao, a mezzo del difensore, denunciando l’inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di nullità.
Dagli atti risultava la nomina, da parte dell’imputato, dell’avv. Michele Passarella, quale
difensore di fiducia. Nonostante tale nomina, depositata in data 5.7.2008, il decreto di
citazione per il giudizio di appello (dato atto del decesso del difensore avv.Lucio Paliaga)
veniva notificato ad un difensore di ufficio.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello, inoltre, non veniva notificato all’imputato nel
domicilio eletto (presso il difensore avv. Passerella).
Si è in presenza, quindi, di una nullità assoluta per violazione degli artt.178 e 179 c.p.p.
2.1. Con memoria, depositata in data 4.11.2013, si insiste nella eccezione di nullità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Venendo denunciata la violazione di norme processuali, la Cassazione è giudice anche del
fatto per cui è consentito l’accesso agli atti.
Effettivamente con dichiarazione, depositata presso la cancelleria del Tribunale di Varese in
data 5.7.2008, Corrao Giancarlo nominava quale difensore di fiducia l’avv. Michele Passarella
del foro di Milano, revocando ogni altra nomina ed eleggendo domicilio presso lo studio del
nuovo difensore.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello, nel quale si dà atto che il difensore avv. Lucio
Paliaga, presso cui l’imputato aveva eletto domicilio, era deceduto, veniva notificato al
difensore di ufficio avv. Benedetti Emanuele.
Risulta evidente che non si è tenuto conto della “nuova” nomina del difensore di fiducia e della
elezione di domicilio.
Non risultando dagli atti che anche l’avv. Passarella sia stato revocato (così come l’ elezione di
domicilio) prima della emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, sussiste la
eccepita nullità.
Tale decreto non risulta, infatti, notificato né all’imputato nel domicilio eletto, né al difensore di
fiducia.
Siffatta nullità è riconducibile alla previsione di cui all’art.178 co.1 lett.c) c.p.p., riguardando
l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, ed è insanabile e rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art.179 co.1 c.p.p.; e si ripercuote su tutti
gli atti successivi, compresa la sentenza.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio. Gli atti vanno rimessi ad altra
sezione della Corte di Appello di Milano per il nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della
Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma il 3.7.2014

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23.5.2012, ha confermato la sentenza del
Tribunale di Varese, emessa il 16.10.2007, con la quale Corrao Giancarlo era stato
condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate
equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro
3.500,00 di multa per il reato di cui all’art.3 co.2 n.8 L.75/1958, così riqualificata l’originaria
imputazione.

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