Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31460 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31460 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUIDA ALESSANDRO N. IL 10/10/1967
avverso la sentenza n. 3625/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato perché fonda i propri argomenti su
considerazioni di merito, senza dedurre ed indicare specifiche e puntuali
violazioni di legge.
“Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1 0 comma, lett. e), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett
c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano
censure attinenti al merito della decisione, congruamente giustificata,
mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione fra le
motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto
di impugnazione” [Cass. pen., sez. II, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli
stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]. Va infatti
osservato che la Corte d’Appello con motivazione breve, ma efficace ha
indicato le specifiche ragioni per le quali non ha ritenuto di accordare le due
attenuanti richieste. La motivazione è adeguata, non manifestamente illogica
e non è sindacabile nel merito
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in ROPIT il 5.5.2015
L’imputato GUIDA Alessandro, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della
attenuante di cui all’art. 648 IIA comma cp
§2) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche in misura prevalente alla contestata recidiva.