Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31460 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31460 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Viscardi Antonio

nato il 28.7.1984

avverso la sentenza del 18.6.2013
della Corte di Appello di Salerno
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Paolo Canevelli, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

1

Data Udienza: 02/07/2014

1. Con sentenza del 18.6.2013 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, emessa in data 5.10.2009,
con la quale Viscardi Antonio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, era stato condannato per violazioni della
normativa di cui al DPR 380/2001 e per violazioni dei sigilli ex art.349 c.p., ha ritenuto la
continuazione tra detti reati e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore
del 12.1.2009, irrevocabile il 4.5.2009, rideterminando la pena complessiva per il reato
continuato in mesi 9 di reclusione ed euro 400,00 di multa e confermando nel resto
l’impugnata sentenza.
Ha rilevato la Corte territoriale che le condotte oggetto della contestazione erano state
realizzate dopo il 6.7.2007 (quando era stato eseguito il sequestro) e consistevano nella
realizzazione di una superficie ulteriore mediante interposizione di un soppalco in cemento
armato di mq.214, nella realizzazione di un muro divisorio e di una scala e nell’ampliamento
dell’edificio sul lato nord. Si trattava quindi della prosecuzione dell’abuso edilizio già oggetto
della sentenza irrevocabile del Tribunale di Nocera Inferiore, per cui non poteva certo parlarsi
di violazione del principio del ne bis in idem; poteva, però, essere riconosciuto il vincolo della
continuazione.
Secondo la Corte territoriale, infine, non poteva essere accolta la richiesta di declaratoria di
prescrizione delle contravvenzioni edilizie, essendo il termine massimo di prescrizione di anni
cinque.
2. Ricorre per cassazione Viscardi Antonio, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo
motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e l’erronea
applicazione dell’art.44 DPR 380/2001 con riferimento al soppalco, al muro divisorio ed alla
scala di accesso in ferro (opere per le quali era sufficiente la DIA).
Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt.157 e 158
c.p.. Le contravvenzioni di cui ai capi a), b) e c) erano estinte per intervenuta prescrizione già
prima della emissione della sentenza impugnata. Erroneamente i Giudici di merito hanno
ritenuto che i fatti si siano protratti fino al 24.10.2008, pur risultando che, in sede di
sopralluogo (eseguito in tale datA,) i i lavori risultavano già ultimati.
In applicazione del principio del favpr rei, essendo incerta la data di commissione dei reati, la
realizzazione delle opere andava collocata in epoca prossima alla data del penultimo
accertamento eseguito il 6.7.2007.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile ex art.606 ultimo comma c.p.p.
Le doglianze in ordine alla non necessità, per alcune delle opere di cui alla contestazione, del
permesso di costruire e, quindi, alla non configurabilità del reato di cui all’art.44 lett. b) DPR
380/2001, risultano, invero, proposte per la prima volta in questa sede di legittimità.
Nei motivi di appello non vi è traccia di tale “questione” per cui la sentenza impugnata non
può certo essere censurata per mancanza di motivazione sul punto.
Peraltro, quanto al “soppalco”, a parte qualche decisione isolata, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, esso necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, atteso che
l’art.10 comma primo lett.c) del DPR 6 giugno 2001 n.380 assoggetta a permesso di costruire
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo in tutto o in parte
diverso dal precedente, senza la necessità che concorrano tutte le condizioni previste nello
stesso articolo (modifiche del volume, dei prospetti, delle superfici), in quanto queste sono
alternative, come si ricava dall’uso della disgiuntiva nel citato testo normativo (cfr.ex multis
Cass.pen.sez. 3 n.8669 del 12.1.2007; Cass.pen.sez.3 n.35863 del 2006 Rv.235066; N.37705
del 2006 Rv.235065).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
All’imputato risultava contestato di aver realizzato le ulteriori opere “sino al 24.10.2008”,
quando cioè venne accertata l’avvenuta violazione dei sigilli, apposti in data 6.7.2007.

2

RITENUTO IN FATTO

4

2.1. La Corte territoriale, con accertamento in fatto, ha ritenuto che la cessazione della
permanenza dovesse ritenersi verificata alla data della effettuazione del nuovo sequestro.
Il ricorrente non ha addotto alcun elemento da cui desumere, in contrasto con tale
accertamento, che la permanenza sia invece cessata in epoca anteriore.
“In caso di procedimento per violazione dell’art.20 L.28 febbraio 1985 n.47, sempre restando a
carico dell’accusa l’onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine
prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell’imputato a far ritenere
che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l’incertezza sulla
data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del
principio in dubio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare
dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva,
in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di
allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per
determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data ch in tali ipotesi
coincide con quella di esecuzione dell’opera incriminata” Cass.pen.n.10562 dell’11.10.2000).
Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che “In tema di prescrizione, grava
sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli
elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa
da quella risultante dagli atti” (Cass.pen.sez.3 n.19082 del 24.3.2009).
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1. Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare, in
ordine alle contravvenzioni, la prescrizione maturata dopo l’emissione della sentenza
impugnata.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo
sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni,
ha enunciato il principio che l’intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla
proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati
dalla legge (art.591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione,
e art.606 comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità
precedentemente maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di
accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio
ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare
alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti
fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato
sostanziale”.
P. Q. M.

3

E’ pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che in materia edilizia la cessazione
della permanenza e quindi la consumazione del reato si abbia solo con il completamento
dell’opera comprese le rifiniture; altra cosa è, invece, la nozione di ultimazione contenuta
nell’art.31 L.47 del 1985 (che anticipa tale momento a quello della ultimazione della struttura)
che è applicabile solo in materia di condono edilizio (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n.33013 del
3.6.2003; sez. 3 n.8172 del 27.1.2010; Cass.sez.un. n.17178 del 24.10.2002).
Anche di recente, dopo il richiamo dell’orientamento di questa Corte sul concetto di ultimazione
dell’immobile abusivo, si è specificato che deve trattarsi di “…un edificio concretamente
funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal disposto
dell’art. 25, comma 1, del T.U., che fissa, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di
finitura dell’intervento, il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di
rilascio del certificato di agibilità. Le opere devono essere, inoltre, valutate nel loro complesso,
non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli
componenti (Sez. 3^ 4048, 29 gennaio 2003; Sez. 3^ n. 34876, 9 settembre 2009). Tali
caratteristiche riguardano, inoltre, anche le parti che costituiscono annessi dell’abitazione (Sez.
3^ n. 8172, 2 marzo 2010)”.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 2.7.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA