Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31458 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31458 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CAPRIO RAFFAELE N. IL 15/03/1954
avverso la sentenza n. 201/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo e il terzo motivo di ricorso sono generici e manifestamente
infondati, perchè riguardano aspetti che sono stati oggetto di specifica ed
articolata motivazione da parte della Corte territoriale. Va inoltre osservato
che la difesa non ha messo in evidenza specifiche violazioni di legge, sicché i
motivi dedotti non rispondono ai requisiti previsti dall’art. 581 cpp,
dovendosi rammentare che “Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1°
comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione
indicati dall’art. 581, lett c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione
nel quale si propongano censure attinenti al merito della decisione,
congruamente giustcata, mancando peraltro una specifica indicazione
della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]. Il secondo motivo di ricorso è
inammissibile ex art. 616 III^ comma cp, introducendo un aspetto che non
risulta essere stato dedotto con i motivi di appello, così come si evince dalla
lettura della decisione impugnata, ove si dà atto che la difesa aveva introdotto
il diverso aspetto del riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cp
e dal fatto che la suddetta attenuante (648 II^ comma cp) è già stata
riconosciuta dal Tribunale.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015

L’imputato DE CAPRIO Raffaele, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) il vizio di motivazione e la erronea applicazione dell’art. 648 cp
§2) il vizio di motivazione e la erronea applicazione dell’art. 648 II comma
cp, perché non è stata riconosciuta la attenuante del fatto lieve
§3) il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 133 cp, perché la
determinazione della pena non è stata adeguatamente motivata.

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