Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31457 del 17/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31457 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data Udienza: 17/06/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LITTARDI ANDREA N. IL 02/08/1946
avverso la sentenza n. 193/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
D ci_c21_2, st9
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

er,..,-„,„..z,,,.._\,,,,QC:-

sz_

„:„.=

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

í

48356/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 marzo 2013 la Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello
proposto da Littardi Andrea avverso sentenza del 18 giugno 2012 con cui il Tribunale di
Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, lo aveva condannato alla pena di 15 giorni di
arresto e € 21.000 di ammenda per i reati di cui agli articoli 44, primo comma, lettera b)
riqualificato in lettera c), d.p.r. 380/2001 (per avere senza titoli abilitativi realizzato un

porticato e una tettoia: capo a) e 181 d.lgs. 42/2004 (per avere realizzato le suddette opere
abusive in zona sottoposta a vincolo di tutela paesistico-ambientale: capo b).
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia
violazione di legge penale. Il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che il 31 ottobre 2010
era stata rilasciata sanatoria dal Comune di Pigna che avrebbe fatto venir meno il reato di cui
al capo b) in subordine alla sostituzione di un pilastro di mattoni in travatura di legno,
condizione che però non sarebbe stata verificata dagli organi comunali per un ritardo nel
versamento degli oneri sanzionatori; né avrebbe tenuto conto del fatto che, nelle more del
giudizio di secondo grado, ebbero luogo il versamento degli oneri sanzionato e l’emissione di
accertamento di conformità dal Comune di Pigna in data 3 dicembre 2010, il che avrebbe
dovuto far venir meno il reato di cui al capo a). Come secondo motivo (erroneamente definito
quarto motivo) il ricorrente denuncia vizio motivazionale sul diniego della sospensione
condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo adduce come violazione di legge che la decisione della corte territoriale
sarebbe in contrasto “con circostanze che emergono dal corpo stesso della sentenza”, e cioè
che nelle more del giudizio di primo grado “era intervenuta sanatoria del Comune di Pigna in
data 31. 10. 2010 (previa acquisizione del nullaosta della Sopraintendenza per i beni
architettonici ed ambientali della Liguria prot. 13572 in data 05. 05. 2010) che ha fatto venir
meno la sussistenza dell’ipotesi contestata sub B della rubrica, subordinata alla condizione
della sostituzione del pilastro in mattoni con travature in legno”, e altresì che nelle more del
giudizio di appello era intervenuto il versamento degli oneri sanzionatori ed era stato emesso
accertamento di conformità dal Comune di Pigna 03. 12. 2010 “con conseguente archiviazione
della pratica dell’illecito edilizio contestato sub A”. In realtà, non sussiste alcuna intrinseca
contraddittorietà nella sentenza impugnata, avendo la corte territoriale espressament

…\?

confutato l’incidenza delle suddette circostanze sulla penale responsabilità dell’imputato,
osservando che il porticato era comunque stato realizzato in zona sottoposta a vincolo di tutela
ambientale, ed evidenziando altresì che “il provvedimento di sanatoria del 3. 12. 2010 e
l’accertamento di conformità fanno espresso richiamo alla condizione della necessità di
sostituzione del pilastro in mattoni con un montante in legno che non risulta mai essere stata
adempiuta dall’imputato, a nulla rilevando la archiviazione della pratica edilizia che
ulteriormente richiama la necessità di una tal sostituzione” (motivazione, pagina 5). In tal
modo il giudice d’appello segue l’insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa

cui il provvedimento abilitativo sia condizionato all’esecuzione di opere (Cass. sez. III, 27
aprile 2011 n. 19587; Cass. sez. III, 26 novembre 2003-9 gennaio 2004 n. 291; Cass. sez. III,
18 dicembre 2003 n. 48499). In ordine a tale profilo, che è quello sulla base del quale ha la
corte territoriale respinto il suo appello, il ricorrente tace, così incorrendo, a ben guardare, in
una vera e propria riproposizione della doglianza senza confutare specificamente la risposta
fornita dal giudice di merito. E il difetto di specifica correlazione tra le ragioni argomentative
della decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione rende
inammissibile il motivo (cfr. Cass. sez. II, 21 settembre 2012 n. 36406 e Cass. sez. IV, 4
febbraio 2010 n. 9188).
Il secondo motivo adduce che “il procedimento argomentativo” di entrambi i giudici di merito
“non ha comportato, pur alla luce dell’acclarata minima lesività dell’intervento posto in essere
dal ricorrente…, a concedere la sospensione condizionale della pena”, il che integrerebbe vizio
motivazionale ex articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p. Così conformato, il motivo non
censura la logicità appunto del “procedimento argomentativo”, bensì ne afferma la non
condivisibilità nel contenuto, entrando quindi in una inammissibile valutazione di merito sui
presupposti della concessione del beneficio. Peraltro la corte dà atto che il beneficio era stato
effettivamente già concesso dal giudice di prime cure (motivazione, pagina 3: l’imputato era
stato condannato in primo grado “alla pena condizionalmente sospesa di giorni 15 di arresto ed
euro 21.000,00 di ammenda”), per cui manca l’interesse ad avanzare una siffatta doglianza,
con conseguente inammissibilità del motivo.

Suprema Corte per cui non può verificarsi effetto estintivo sulle fattispecie penali nell’ipotesi in

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
(il che impedisce la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione che
consentirebbe di valutare la presenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p.
(S.U. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca (il che impedisce la formazione di un valido rapporto
processuale di impugnazione che consentirebbe di valutare la presenza di eventuali cause di
non punibilità ex articolo 129 c.p.p. (S.U. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca; in particolare,
l’estinzione del reato per prescrizione è rilevabile anche d’ufficio a condizione che il ricorso sia
idoneo a introdurre un nuovo grado di giudizio, cioè non risulti affetto da inammissibilità
originaria come invece si è verificato nel caso de quo: ex multis v. pure S.U. 11 novembre
1994-11 febbraio 1995 n.21, Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno

.-\7

2005 n. 23428, Bracale; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca), con
conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del
presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa
in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia
stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si
dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17 giugno 2014

Il Consi ere Estensore

Il Presidente

favore della Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA