Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31456 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31456 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERONESE CORRADO N. IL 29/12/1967
avverso la sentenza n. 1686/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. “Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e
591, 1° comma, lett c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]. La Corte d’Appello a pag. 4 della
decisione ha reso adeguata motivazione sia sulla ricostruzione del fatto, sia
sulle ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere le invocate attenuanti
generiche.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015
L’imputato VERONESE Riccardo, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Violazione dell’art. 628 cp, perché il fatto doveva essere qualificato in
termini di furto. La decisione della Corte d’Appello si fonda esclusivamente
sulle dichiarazioni del testimone.
§2) Violazione dell’art. 62 bis cp, a cagione del mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche.