Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31455 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31455 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOGATU GEORGIAN CIPRIAN N. IL 17/01/1984
avverso la sentenza n. 2690/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. “Ai sensi degli art. 606, 1 0 comma, e
591, 1° comma, lett c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]. Nel caso in esame la sentenza, motivando
sul punto relativo alla valenza delle frasi minacciose, risponde
adeguatamente alle censure mosse. La doglianze formulate in questa sede
sono generiche ed involgono apprezzamenti di fatto che esulano dal giudizio
di legittimità.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in R
il 5.5.2015
L’imputato BOGATU GEORGIAN CIPRIAN, ricorrendo per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Violazione dell’art. 628 cp, perchè le frasi profferite nei confronti della
persona offesa non avevano un contenuto minaccioso tale da integrare la
fattispecie contestata e il fatto doveva essere qualificato in termini di tentato
furto aggravato.