Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31452 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31452 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STAFANUTTI ANTON N. IL 30/06/1950
avverso la sentenza n. 4027/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott.
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che ha concluso per 43,..)-,-,-,-3–

E

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/06/2014

37895/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 aprile 2013 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto
da Stefanutti Anton avverso sentenza del 16 dicembre 2010 con cui il Tribunale di Cassino lo
aveva condannato alla pena di un mese di arresto e € 5000 di ammenda per i reati di cui agli
articoli 110 c.p., 44, comma 1, lettera b), e comma 2 bis, d.p.r. 380/2001 (capo a) e 110 c.p.,

2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia
violazione degli articoli 161 e 179 c.p.p. per omessa notifica all’imputato del decreto di
citazione a giudizio e conseguente nullità degli atti successivi. Il secondo motivo denuncia
violazione degli articoli 192 c.p.p., 44, comma 1, lettera b), e comma 2 bis, e 94 e 95 d.p.r.
380/2001, in quanto non sarebbe stata provata la colpevolezza dell’imputato, trattandosi
soltanto di lavori di manutenzione straordinaria, e il procedimento penale avrebbe comunque
dovuto essere sospeso essendo stata presentata richiesta di permesso in sanatoria ex articolo
36 d.p.r. 380 2001.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Occorre anzitutto rilevare che, allo stato attuale, tutto quello che è stato contestato
all’imputato ha maturato nelle more la prescrizione. Essendo stati accertati i reati il 2 aprile
2008 e tenendo conto dei periodi di sospensione presenti nel procedimento (dal 12 novembre
2009 all’8 aprile 2010 dal 27 febbraio al 19 aprile 2013 per un totale di 198 giorni) per
entrambi i reati infatti il termine finale di prescrizione è stato raggiunto il 17 ottobre 2013.
Per procedere all’applicazione dell’articolo 129, comma 1, c.p.p., peraltro, prima ancora di
verificare l’assenza dei presupposti dell’applicazione dell’articolo 129, comma 2, c.p.p., deve
considerarsi l’insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui
può condurre alla dichiarazione di prescrizione (anche d’ufficio) solo il ricorso idoneo a
instaurare un nuovo grado di giudizio, vale a dire non affetto da inammissibilità originaria

(ex

multis S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21, Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n.
11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n.
42839, Imperato Franca).
Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi
atto che il primo motivo che il ricorso (esente da difetti di rito stricto sensu) propone non è
manifestamente infondato, e anzi risulta dotato di una reale consistenza. In esso infatti il

94 e 95 d.p.r. 380/2001 (capo b).

ricorrente lamenta l’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, questione
che era già stata sottoposta al giudice d’appello. La sentenza impugnata ha ritenuto che non vi
fosse stata modifica del domicilio eletto dall’imputato rispetto a quando, in data 4 aprile 2008,
aveva richiesto agli ufficiali di polizia giudiziaria che ogni comunicazione gli fosse notificata
presso lo studio di tale geometra Rossi, non avendo poi nel verbale di identificazione del 18
aprile 2008 fatto altro che ribadire il suo domicilio in Germania ma non ai fini delle notifiche. Il
motivo in realtà appare trovare riscontro negli atti, dai quali effettivamente emerge che, come
sostiene il ricorrente, l’indagato, quando aveva nominato il suo difensore di fiducia, cioè in data

elezione di domicilio, nel senso che le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate presso la
sua residenza in Germania, mentre anche dopo questo atto furono ancora eseguite al domicilio
precedentemente eletto in data 4 aprile 2008 presso lo studio del geometra Rossi. Il vizio di
nullità a ciò conseguente prospettato dal motivo non risulta quindi manifestamente infondato,
il che conduce, essendosi pertanto instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e
non emergendo peraltro dagli atti elementi che possano giustificare l’applicazione dell’articolo
129, comma 2, c.p.p., alla dichiarazione ex articolo 129, comma 1, c.p.p. della estinzione dei
reati contestati per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
/
Così deciso in Roma il 17 giugno 2014

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

22 aprile 2008, aveva proceduto a modificare anche al fine delle notifiche la precedente

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