Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31452 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31452 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINIELLO CARLO N. IL 16/11/1963
BOCCIA GIUSEPPINA N. IL 29/08/1971
avverso la sentenza n. 5601/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato: “Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e
591, 1° comma, lett c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustcata, mancando peraltro una specifica
indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II,
30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 2401091
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e i ricorrenti devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento
della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità
delle ragioni del gravame ex art. 616 cpp.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015

MARINIELLO Carlo e BOCCIA Giuseppina, ricorrendo per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe riportato, lamentano:
§1) erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione della
attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nonché vizio di
motivazione, avendo fatto ricorso al richiamo per relatione del contenuto
delle decisione di primo grado.

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