Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31451 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31451 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARZEDDA MARCO N. IL 31/05/1979
avverso la sentenza n. 40184/2010 TRIB.SEZ.DIST. di JESI, del
26/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Geneyale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 17/06/2014

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37830/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 novembre 2010 il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di lesi, ha
condannato Carzedda Marco alla pena di € 50 di ammenda per il reato di cui all’articolo 650
c.p. (per inottemperanza di un provvedimento emesso per ragioni di igiene dall’ASUR Marche
n.5 per l’apertura di un caseificio gestito dalla società di cui è legale rappresentante: capo a) e
di € 1500 per il reato di cui all’articolo 137 d.lgs. 12/2006 (perché, nella stessa qualità,

2. Ha presentato appello, convertito in ricorso, il difensore, sulla base di due motivi. Il primo
motivo adduce assoluta mancanza dell’elemento soggettivo per la contravvenzione di cui al
capo a), avendo proceduto l’imputato poco tempo dopo l’accertamento da parte dei NAS a
presentare tutte le certificazioni richieste. Il secondo motivo denuncia insussistenza di
elemento oggettivo per la contravvenzione di cui al capo b). Lo scarico senza autorizzazione di
acque reflue provenienti da imprese dedite all’allevamento del bestiame infatti non è più reato
a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 16 gennaio 2008 n.4, modificativo dell’articolo 101,
comma 7, d.lgs. 152/2006.;e l’attività prevalente della società dell’imputato sarebbe
l’allevamento del bestiame, cui sarebbe solo complementare l’attività casearia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è di natura inammissibilmente fattuale, perché adduce “l’assoluta mancanza
dell’elemento soggettivo” quanto alla contravvenzione di omessa presentazione delle
certificazioni nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’autorità preliminarmente all’apertura

attivava nel caseificio lo scarico di acque reflue senza autorizzazione: capo b).

del caseificio, assoluta mancanza che sarebbe dimostrata dal fatto che “benché tali
certificazioni mancassero al momento dell’accertamento da parte dei NAS, è pur vero che di lì
a poco l’imputato provvedeva alla presentazione di tutto quanto richiesto, così palesando la
propria volontà di adempiere all’ordine dell’autorità”. Peraltro, si nota ad abundantiam che la
deduzione da una simile condotta successiva alla consumazione del reato dell’assenza
dell’elemento soggettivo in esso non può che qualificarsi del tutto illogica.
Il secondo motivo invoca una modifica dell’articolo 101, comma 7, d.lgs. 152/2006 a seguito
del d.lgs. 20084, depenalizzante lo scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da
imprese dedite all’allevamento del bestiame, che viene equiparato a quello delle acque reflue
domestiche, adducendo poi che la sua azienda fruisce della norma in quanto ne pratica i criteri
stabiliti ai fini dell’assimilabilità dei reflui di prodotti alle acque reflue domestiche ed essendo la

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sua attività prevalente rappresentata dall’allevamento del bestiame, come avrebbe dimostrato
la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio.
Invero, il capo di imputazione sub b) contesta all’imputato lo scarico privo di autorizzazione
delle acque reflue provenienti da lavorazioni di caseificio, in logica correlazione peraltro con il
reato di cui al capo a), contestante all’imputato, come sottolinea anche il Tribunale, il suo non
aver ottemperato a un provvedimento emesso per ragioni di igiene dall’ASUR Marche n.5 in
relazione all’apertura di un nuovo caseificio. E il compendio probatorio, rileva sempre il giudice
di merito, ha dimostrato che il caseificio era stato già messo in funzione (come risulta in

scarico delle acque reflue fosse invece identificabile nell’allevamento del bestiame, come
adduce il ricorrente per pervenire alla derubricazione della sua condotta da illecito penale a
illecito amministrativo, è dunque un asserto fattuale del ricorrente stesso, che comunque non
trova neppure riscontro, si rileva ancora ad abundantiam, negli esiti probatori del processo.
Anche il secondo motivo risulta pertanto manifestamente infondato.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
(il che impedisce la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione che
consentirebbe di valutare la presenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p.
(S.U. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca; in particolare, l’estinzione del reato per prescrizione è
rilevabile anche d’ufficio a condizione che il ricorso sia idoneo a introdurre un nuovo grado di
giudizio, cioè non risulti affetto da inammissibilità originaria come invece si è verificato nel
caso de quo: ex multis v. pure S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21, Cresci; S.U. 3
novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale; Cass. sez. III, 10
novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca), con conseguente condanna del ricorrente, ai
sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi,
conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17 giugno 2014

Il Consi iere Estensor

I Presidente

particolare dalle dichiarazioni dei testi Santone e Bruno). Che l’attività da cui derivava lo

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