Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31451 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31451 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGELINO PELLEGRINO CLAUDIO N. IL 20/01/1987
avverso la sentenza n. 5483/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte ricorrente, nella sostanza, propone una diversa lettura del materiale
probatorio così formulando una diversa ricostruzione della fattispecie
concreta dettagliatamente descritta ed analizzata dalla Corte d’Appello, con la
indicazione delle fonti probatorie. Sotto questo profilo deve essere ribadito
che nel giudizio di cassazione, pur dopo la novella introdotta dalla 1. n. 46 del
2006, alla Corte di Cassazione restano precluse sia la rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisioni impugnata, sia l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Infatti il giudice di legittimità ha l’esclusivo compito di controllare se la
motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di
rappresentare e spiegare l’iter logico seguito [Cass., sez. I, 16.11.2006 in Ced
Cass. Rv. 235507]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma• 5.5.2015

L’imputato Angelino PELLEGRINO ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento di cui in epigrafe, lamenta:
§1)Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla diversa
qualificazione del fatto di rapina, in termini di tentato furto aggravato,
nonchè in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.
62 n. 4 cp.

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