Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31450 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31450 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLO MASSIMILIANO MOSE’ DAVIDE N. IL 12/04/1959
avverso la sentenza n. 1904/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato perchè il ricorrente ripropone in questa
sede le ragioni che già avevano costituito ragione di gravame in sede di
appello, senza peraltro introdurre censure specifiche alla motivazione della
decisione impugnata, adeguatamente motivata.
Infatti va qui ribadito il principio per il quale, “È inammissibile il ricorso
per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla
corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. [Cass. pen., sez. VI, 1103-2009, n. 20377 Ced Cass., rv. 243838J.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015
L’imputato MASSIMILIANO MOSE’ DAVIDE GALLO, ricorrendo per
Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante
di cui al secondo comma dell’art. 648 cp.