Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31448 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31448 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEVADA CRISTIANO N. IL 05/04/1968
avverso la sentenza n. 2380/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
28/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
A
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato, perchè il ricorrente nella sostanza
ripropone in questa sede le ragioni che già avevano costituito ragione di
gravame in sede di appello, senza peraltro introdurre censure specifiche alla
motivazione della decisione impugnata che appare adeguatamente
giustificata [vv. p. 4 della decisione]
Pertanto il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti va qui ribadito il principio per il quale, “È inammissibile il ricorso
per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla
corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. [Cass. pen., sez. VI, 1103-2009, n. 20377 Ced Cass., rv. 243838] .
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Róma il 5.5.2015
L’imputato LE VADA Cristiano, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di motivazione, travisamento del fatto ed erronea applicazione
dell’art. 641 cp, mancando gli elementi costitutivi della fattispecie, nonchè
erronea applicazione dell’art. 62 n. 4 cp.