Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31447 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31447 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VORBERG SIGFRID SUSANNE N. IL 06/10/1964
avverso la sentenza n. 1971/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
12/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C-7 .0.–gu__-el.y
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/06/2014

12920/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 giugno 2012 la Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello proposto
da Vorberg Sigfrid Susanne avverso sentenza del 12 gennaio 2010 con cui il Tribunale di
Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, l’aveva condannata alla pena di sei mesi di
reclusione e C 200 di multa per il reato di cui agli articoli 110 e 349, comma 2, c.p. per

2. Ha presentato ricorso la imputata, adducendo che il giudice di secondo grado ha
confermato la sentenza del Tribunale “per il solo fatto che la ricorrente sapeva del sequestro
in quanto sottoscriveva il verbale dell’11/01/2005, per essere proprietaria dei manufatti oltre
che titolare del permesso di costruire, per essere l’unica a ricevere beneficio dalla prosecuzione
delle opere, e infine perché era l’unica che poteva dare l’incarico di porre in essere la lamiera
zincata”: pertanto “nel caso di specie, manca proprio la prova che l’imputata abbia violato i
sigilli” non potendo le circostanze suddette giustificare la condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Come risulta dalla sintesi sopra tracciata del contenuto del ricorso, che non qualifica in alcun
modo l’unica doglianza così presentata, quel che la ricorrente censura è la valutazione di fatto
espletata dal giudice di merito, poiché adduce che gli elementi sulla base dei quali la corte
territoriale avrebbe confermato la sentenza di primo grado non sarebbero idonei a giustificare
la sua condanna. In tale maniera, la ricorrente non lamenta neppure alcun vizio motivazionale
specifico della sentenza impugnata, bensì direttamente ne critica – peraltro con modalità
puramente assertive – gli esiti in punto di fatto, perseguendo da parte del giudice di legittimità
un vero e proprio ulteriore giudizio di merito che in questa sede è, naturalmente, precluso.
Da ciò consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, (il che impedisce la
formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione che consentirebbe di valutare la
presenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p. (S.U. 22 novembre 2000 n.
32, De Luca; in particolare, l’estinzione del reato per prescrizione è rilevabile anche d’ufficio a
condizione che il ricorso sia idoneo a introdurre un nuovo grado di giudizio, cioè non risulti
affetto da inammissibilità originaria come invece si è verificato nel caso de quo: ex multis v.
pure S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21, Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493,
Verga; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839,
Imperato Franca), con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al

violazione dei sigilli come custode di opere edilizie abusive sottoposte a sequestro.

pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della
Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione
di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17 giugno 2014

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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