Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31447 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31447 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FISICHELLA RAFFAELE N. IL 28/01/1985
avverso la sentenza n. 704/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

v

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti il ricorrente ripropone in questa
sede le ragioni che già avevano costituito ragione di gravame in sede di
appello, senza peraltro introdurre censure specifiche alla motivazione della
decisione impugnata che appare adeguatamente giustificata [vv. pp. 6 e 7
della decisione]
Pertanto il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti va qui ribadito il principio per il quale, “È inammissibile il ricorso
per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla
corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. [Cass. pen., sez. VI, 1103-2009, n. 20377 Ced Cass., rv. 243838] .
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom il 5.5.2015

L’imputato FISICHELLA Raffaele, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di motivazione, travisamento del fatto ed erronea applicazione
dell’art. 628 cp, perché la penale responsabilità è stata affermata sulla scorta
delle sole dichiarazioni della persona offesa.

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