Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31446 del 09/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31446 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIACCHI GIOVANNI N. IL 20/02/1946
avverso la sentenza n. 13159/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 09/05/2014

1) Con sentenza in data 23.4.2013 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza
del Tribunale di Roma, emessa il 28.9.2012, con la quale Fiacchi Giovanni, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per
la scelta del rito abbreviato, era stato condannato per il reato di cui all’art.73 DPR
309/90 alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità ed alla
mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art.73 co.5 DPR 309/90.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) In ordine all’affermazione di responsabilità, ha dato atto la Corte territoriale che
essa non era oggetto dei motivi di appello. Peraltro, secondo le stesse prospettazioni
difensive, la detenzione della droga per conto di una terza persona (non indicata) non
esclude certamente la responsabilità dell’imputato.
2.2) Quanto alla circostanza attenuante di cui al comma 5 dell’art.73 DPR 309/90 è
pacifico che essa possa essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività
penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri
parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la
conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene
irrilevante l’eventuale presenza degli altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17;
conf.Cass.sez.4, 16.3.2005 n.10211; Cass.sez.4, 1.6.2005 n.20556). Anche la
giurisprudenza successiva ha ribadito che “..il giudice è tenuto a complessivamente
valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi,
modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del
reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta
criminosa), dovendo conseguentemente escludere la concedibilità dell’attenuante
quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis Cass.pen.sez.4 n.38879 del
29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
2.2.1) Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in
questa sede di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzabile siffatta
attenuante, sia per il dato ponderale (dalla sostanza detenuta erano ricavabili ben 282
dosi medie di cocaina), sia per le modalità dell’azione (occultamento dello stupefacente
per conto terzi).
3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

OSSERVA

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bichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 9.5.2014

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