Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31446 del 05/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31446 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORTELLINI FRANCESCO N. IL 30/09/1980
avverso la sentenza n. 4240/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato CORTELLINI Francesco, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in
epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione in ordine all’elemento psicologico del delitto di ricettazione del
motorino
Il Ricorso è manifestamente infondato, perchè formula una censura generica nel
contenuto, senza tenere conto del contenuto della decisione impugnata: “Ai sensi degli
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per
cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito della decisione,
congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione
fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass.
pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali -e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015

art. 606, 19 comma, e 591, 1 9 comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA