Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31446 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31446 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORTELLINI FRANCESCO N. IL 30/09/1980
avverso la sentenza n. 4240/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 05/05/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato CORTELLINI Francesco, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in
epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio di motivazione in ordine all’elemento psicologico del delitto di ricettazione del
motorino
Il Ricorso è manifestamente infondato, perchè formula una censura generica nel
contenuto, senza tenere conto del contenuto della decisione impugnata: “Ai sensi degli
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per
cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito della decisione,
congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione
fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass.
pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali -e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015
art. 606, 19 comma, e 591, 1 9 comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti