Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31445 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31445 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA MARIA N. IL 30/03/1966
avverso la sentenza n. 1647/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
25/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 05/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputata BEVILACQUA Maria ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in
epigrafe riportato, lamenta:
§1) Erronea applicazione degli artt. 110 e 640 cp e vizio di motivazione. La ricorrente
sostiene che manca la prova del previo concerto proprio del concorso di persone nel
reato, che la motivazione sul punto è apparente ed è viziata da illogicità intrinseca.
Il ricorso è manifestamente infondato, perchè deduce motivi di contenuto generico,
motivazione che devono essere desumibili dal testo del provvedimento impugnato. Va
infatti rammentato “Ai sensi degli art. 606,1 2 comma, e 591, 12 comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è
inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione
della correlazione fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e,
negli stessi termini, Cass. pen., sez. II, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.5.2015

riguardanti aspetti in fatto senza indicare reali doglianze in diritto ed effettivi vizi della

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