Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31444 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31444 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udienza: 09/07/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGLIULO ANTONIO N. IL 10/02/1953
avverso l’ordinanza n. 556/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
09/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
4etite/sentite le conclusioni del PG Dott. &Deo C,A11 Ei ,J ELLI
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(CtUil.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9.2.2015 il Tribunale di Napoli – a seguito di istanza
proposta nell’interesse dell’indagato MAGLIULO Antonio avverso la
ordinanza cautelare emessa il 7.1.2015 dal G.I.P. distrettuale del

della custodia in carcere – ha confermato detta ordinanza riconoscendo
sussistenti in capo al predetto gravi indizi di colpevolezza in ordine al
reato di cui all’art. 416bis cod. pen. per partecipazione al clan dei
casalesi quale preposto – insieme ad altri – del gruppo ZAGARIA alla
gestione degli affari del clan nel controllo degli appalti pubblici, fra cui
quelli relativi ai lavori da assegnare da enti pubblici in somma urgenza
e, in particolare, quelli banditi dall’Azienda Sanitaria S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta. Al MAGLIULO, in particolare, è ascritto, insieme
allo ZAGARIA Francesco, anche il compito di assicurare coperture
politiche nelle nomine dei funzionari pubblici da parte di FANTINI
Antonio prima e COSENTINO Nicola poi, uomini politici di riferimento per
la gestione delle aziende sanitarie in provincia di Caserta, anche
attraverso la nomina dei dirigenti come ANNUNZIATA Luigi e BOTTINO
Francesco.
2.

Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori
dell’indagato con distinti atti.

3.

Con un primo atto a firma congiunta depositato al Tribunale del riesame
di Napoli il 17.5.2015 si deduce:

3.1.

Mancanza fisica della motivazione in relazione al compito ascritto
all’indagato di assicurare le coperture politiche nelle nomine dei
funzionari pubblici.
Mancherebbe qualsiasi specificità nelle dichiarazioni del CATERINO che,
pertanto, non può trovare elementi di riscontro. Inoltre, l’unica
indicazione specifica fornita dal propalante relativa all’aiuto fornitogli dal
clan per essere primo eletto nella lista del Popolo delle libertà è
naufragata rispetto al rilievo difensivo che fu il settimo tra i nove eletti
di quella lista né potendosi salvare la valenza accusatoria delle
dichiarazioni sul rilievo secondo il quale queste comunque fanno
riferimento alla elezione del MAGLIULO, posto che la circostanza – al
momento della propalazione – era notoria da quattro anni.
1

Tribunale di Napoli con la quale è stata applicata al predetto la misura

Nessun elemento emerge in ordine alle riferite interferenze del
MAGLIULO nella nomina dell’Annunziata e del Bottino. I riferimenti ai
pranzi da parte dell’OVAIOLO, secondo il quale il MAGLIULO << aveva voce in capitolo» in tali occasioni - convivi di mera natura politica nelle quali si discuteva della sorte dell'Annunziata, sarebbero quantomeno - smentite dalla conclusione della relativa vicenda che vide il predetto ben presto sostituito dal Bottino, voluto dall'on. Cosentino, 3.2. Motivazione apparente in ordine alla affermata sussistenza della gravità indiziarla con riferimento al contestato condizionamento che il ricorrente avrebbe esercitato nell'aggiudicazione degli appalti. Dalla vicenda del mancato pagamento dei tre architetti - che non riguarda appalti sembra illogico risalire al ricorrente quale supervisore di appalti. Ancora, con riferimento alla conversazione n. 133 del 12.12.2012, nessun elemento specifico potrebbe desumersi a carico del MAGLIULO che non aveva mai avuto rapporti con il BOTTINO, all'epoca Direttore Generale dell'Azienda sanitaria. Anche le captazioni n. 852,856 e 857 del 3.12.2012 relative ad un unico colloquio tra DONCIGLIO e MAGLIULO dimostrano l'estraneità di quest'ultimo agli affari di Francesco ZAGARIA. Ed anche il riferimento alle microspie è in relazione con la notizia giornalistica del pentimento di Bidognetti Raffaele: collegamento che milita a favore dell'indagato che auspicava tale collaborazione. La vicenda - considerata nell'ordinanza genetica - della costruzione del parcheggio dell'Azienda sanitaria fa riferimento no al ricorrente ma al FESTA, come pure nessuna concretezza ha il riferimento alla visita del MAGLIULO al direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria il 2.1.2012. 3.3. Violazione dell'art. 416 bis cod. peri. in assenza di condotte a carico del ricorrente riconducibili alla fattispecie contestata sia sotto il primo che il secondo aspetto. 3.4. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura carceraria. Il riferimento alle modalità e circostanze delle condotte criminose è privo di concreto contesto per quanto prima si è detto e la motivazione che intende superare il meccanismo presuntivo in tema di adeguatezza è , ancora, una volta , mera clausola di stile. 4. Con atto depositato presso questa Corte in data 8.5.2015 si reiterano le precedenti articolate doglianze. 2 senza che alcun efficace intervento potesse ascriversi al MAGLIULO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Come già affermato da Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262, l'obbligo di motivare l'ordinanza coercitiva e quella che la conferma in sede di riesame non è assolto dalla riedizione del compendio investigativo, nella specie dichiarativo ed intercettivo, e facendo leva su di una autoevidenza dello stesso compendio; si tratta, per quanto riguarda il Tribunale del riesame, di individuare la motivazione offerta dal giudice di prime cure a sostegno della sua decisione ed eventualmente - ove questa sia carente - di integrarla, laddove ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto. Cosicché se è tutto legittima la motivazione "per relationem" della ordinanza sia impositiva come quella resa in sede di riesame, si tratta pur sempre di una tecnica redazionale che comunque deve consentire, prima, la individuazione delle ragioni in fatto e diritto commisurate all'azione cautelare proposta dall'organo dell'accusa da patte del provvedimento genetico e, quindi, i motivi della sua condivisione da parte dell'organo del riesame. E ciò sia che non vi siano state specifiche deduzioni difensive - in quanto con il ricorso ex art. 309 c.p.p. al Tribunale è comunque devoluta l'intera materia, sia che ve ne siano state risultando specifico obbligo di risposta da parte del Tribunale laddove esse riguardino aspetti decisivi. È stato ribadito da questa Corte (Sez. 6, n. 18728 del 19/04/2012, Russo e altro, Rv. 252645) per ciò che attiene all'esposizione del gravi indizi di colpevolezza, in tema di misure cautelari personali, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, e, tanto più, la giustificazione conforme che intenda darne il Tribunale del riesame, non può ritenersi assolto, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie, singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva (cfr. in termini: Sez. 6, 40609/2008 Rv. 24121, massime 3 Il ricorso è fondato. precedenti conformi: n. 30257 del 2002 Rv. 222750, N. 15733 del 2003 Rv. 225440). Va in proposito evidenziato che l'art. 292 cod. proc. pen., in attuazione dell'obbligo costituzionale, sancito per tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1), stabilisce proprio, quale contenuto essenziale dell'ordinanza "de libertate" del giudice, "l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza". In tale quadro, di necessaria e rigorosa giustificazione, attinente in particolare ai gravi indizi di colpevolezza, tale obbligo non può intendersi assolto con la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, e nel caso specifico, con la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e delle condotte percepite dalla Polizia giudiziaria, definite di "formidabile valenza", di "indubbio rilievo", senza una adeguata e pertinente sintesi logica, accompagnata dalla valutazione critica e argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente considerati. È notorio che il Supremo collegio non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle fonti indiziarie, e, pertanto, non può "addentrarsi" nell'esame del contenuto documentale delle stesse, laddove questo sia riprodotto nel documento impugnato (Sez. 6, 13129/2008 in ricorso Napolitano, non massimata): ciò che conta infatti, per la verifica in sede di legittimità, l'adeguatezza della motivazione stessa sul punto della qualità indiziante degli elementi acquisiti (cfr.in termini: sez. 6, 7651/2010, P.G. in proc. Mannino). 2. E' orientamento consolidato al quale il Collegio intende attenersi quello secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). 3. Osserva, inoltre, il Collegio che l' apporto dichiarativo all'accusa mossa all'attuale ricorrente deve, inoltre, tener conto del consolidato orientamento secondo il quale ai fini della sussistenza dei gravi indizi di 4 degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio di dichiarazioni provenienti da soggetti diversi, purché i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla 662 del 14/02/1997, Trimarchi R., Rv. 208123). Con riguardo all'ipotesi di partecipazione associativa, la convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che si limitino ad affermare la generica conoscenza dell'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso non costituiscono un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale per reato associativo (Sez. 6, n. 40520 del 25/10/2011, Falcone, Rv. 251063). Nè la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sè sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante. (Sez. 6, Sentenza n. 24469 del 05/05/2009, Bono e altro, Rv. 244382). Ancora , la pluralità di fattispecie giuridiche ipotizzabili rispetto alla contiguità al contesto mafioso fa sì che non possa essere appaltata al collaboratore - pur attendibile - la valutazione giuridica dei fatti conosciuti o di cui ha diretta o indiretta informazione (Sez. 6, n. 24469 del 5.5.2009; Sez. 1, n. 1470 dell'11.12.2007). 4. In altri termini, specie in un contesto procedimentale in cui non sono individuati ed attribuiti - come nella specie - specifici reati - fine , è solo il riferimento a condotte/comportamenti/fatti specifici (sia evidente, condotte/comportamenti/fatti che certo non necessariamente debbono avere autonoma rilevanza penale, ma tuttavia debbono significare appunto una forma, o un indizio logico, di consapevole intento di contribuire al perseguimento degli interessi del sodalizio) che permette di sciogliere - anche sul mero piano della gravità indiziaria - il quesito 5 smentita (Sez. 2, n. 7416 del 19/12/1997, Zito, Rv. 210604; Sez. 6, n. necessario sulla rilevanza penale del ruolo svolto e, quindi, sulla qualificazione giuridica adeguata di un tale accertato ruolo. 5. Nella specie, al ricorrente è stata ascritta la partecipazione associativa al clan Zagaria attraverso la individuazione di un duplice compito: quello della supervisione degli appalti dell'Ospedale di Caserta e quello di garante dei collegamenti con il mondo politico in relazione alle nomine dei vertici aziendali sanitari « anche attraverso la nomina dei dirigenti 6. Ebbene, alla stregua dei ricordati orientamenti di legittimità, la motivazione offerta dalla ordinanza impugnata in ordine alla partecipazione associativa del ricorrente - che occupa una minima parte ( pagg. 23/26 della ordinanza) rispetto al complessivo apparato argonnentativo, volto piuttosto a delineare il più ampio contesto - risulta del tutto carente, in quanto espressa mediante una sottaciuta automatica osmosi del contesto rispetto alla posizione del ricorrente ed una acritica riedizione del compendio investigativo suggellata da apprezzamenti circa la sua riconducibilità all'accusa, senza individuare le specifiche connotazioni richieste per la ipotizzata partecipazione associativa. 6.1. Quanto al compendio dichiarativo che raggiunge direttamente il ricorrente esso è costituito dalle dichiarazioni del c.g.d. CATERINO Massimiliano che, a proposito del ricorrente, si limita a ricordare che di lui, « persona di grandi capacità in questo settore criminale », si avvaleva Francesco ZAGARIA ed era «direttamente» legato a Michele, al quale si rivolgeva direttamente, e Carmine ZAGARIA. Aggiunge, inoltre, che il clan l'aveva appoggiato alle ultime elezioni provinciali riuscendo ad essere il primo eletto nella lista del PDL. Sono altresì considerate quelle di OVAIOLO Domenico, Direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria "S. Anna e S. Sebastiano" in ordine alla sua partecipazione a riunioni conviviali ( «pranzi») fortemente volute dal direttore generale della Azienda ospedaliera Luigi ANNUNZIATA , cui avevano partecipato lo ZAGARIA Francesco, D'AMICO Remo e PESTA Bartolomeo che, secondo la ordinanza, confermano il «diretto interessamento» del ricorrente per le vicende in corso all'Ospedale di Caserta. 6.2. Ebbene - al di là della attendibilità e convergenza delle dichiarazioni di questi e di altri collaboratori sul «sistema» politico- amministrativo6 come Annunziata e Bottino». mafioso che avvolgeva esizialmente la sanità pubblica casertana - non è dato rinvenire alcuna conseguente applicazione dei criteri, pur menzionati dalla ordinanza, in ordine al diretto coinvolgimento del ricorrente postulato senz'altro dalla stessa ordinanza (v. da pg. 23 a pg. 26). Di quale natura sia l' interessamento del MAGLIULO e secondo quale concreta estrinsecazione esso si sia manifestato , nonché a quali rilevanti vicende esso si riferisca, la ordinanza non evidenzia alcunché. Quanto al compendio intercettivo la elencata riedizione di quello posto a base della ordinanza genetica, pur talvolta accompagnato da qualche commento, non individua alcuna specifica condotta che sostanzi i profili ascritti al ricorrente. Non la intercettazione n. 66 che si affida ad una genericissima espressione che non spiega - tra l'altro - la sua attribuibilità al MAGLIULO piuttosto che all'ingegnere Bartolomeo FESTA; né quella n. 119 del sogno monitorio dell'ANNUNZIATA da riferire al MAGLIULO ; ancora, del tutto generiche quelle n. 11515 e 11693 che esulano da questioni riferite ad appalti; ancora, quelle n. 852 e 856 sono limitate ad una frequentazione e ad una generica <

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