Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31444 del 09/07/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31444 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO
Data Udienza: 09/07/2015
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGLIULO ANTONIO N. IL 10/02/1953
avverso l’ordinanza n. 556/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
09/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
4etite/sentite le conclusioni del PG Dott. &Deo C,A11 Ei ,J ELLI
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(CtUil.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9.2.2015 il Tribunale di Napoli – a seguito di istanza
proposta nell’interesse dell’indagato MAGLIULO Antonio avverso la
ordinanza cautelare emessa il 7.1.2015 dal G.I.P. distrettuale del
della custodia in carcere – ha confermato detta ordinanza riconoscendo
sussistenti in capo al predetto gravi indizi di colpevolezza in ordine al
reato di cui all’art. 416bis cod. pen. per partecipazione al clan dei
casalesi quale preposto – insieme ad altri – del gruppo ZAGARIA alla
gestione degli affari del clan nel controllo degli appalti pubblici, fra cui
quelli relativi ai lavori da assegnare da enti pubblici in somma urgenza
e, in particolare, quelli banditi dall’Azienda Sanitaria S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta. Al MAGLIULO, in particolare, è ascritto, insieme
allo ZAGARIA Francesco, anche il compito di assicurare coperture
politiche nelle nomine dei funzionari pubblici da parte di FANTINI
Antonio prima e COSENTINO Nicola poi, uomini politici di riferimento per
la gestione delle aziende sanitarie in provincia di Caserta, anche
attraverso la nomina dei dirigenti come ANNUNZIATA Luigi e BOTTINO
Francesco.
2.
Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori
dell’indagato con distinti atti.
3.
Con un primo atto a firma congiunta depositato al Tribunale del riesame
di Napoli il 17.5.2015 si deduce:
3.1.
Mancanza fisica della motivazione in relazione al compito ascritto
all’indagato di assicurare le coperture politiche nelle nomine dei
funzionari pubblici.
Mancherebbe qualsiasi specificità nelle dichiarazioni del CATERINO che,
pertanto, non può trovare elementi di riscontro. Inoltre, l’unica
indicazione specifica fornita dal propalante relativa all’aiuto fornitogli dal
clan per essere primo eletto nella lista del Popolo delle libertà è
naufragata rispetto al rilievo difensivo che fu il settimo tra i nove eletti
di quella lista né potendosi salvare la valenza accusatoria delle
dichiarazioni sul rilievo secondo il quale queste comunque fanno
riferimento alla elezione del MAGLIULO, posto che la circostanza – al
momento della propalazione – era notoria da quattro anni.
1
Tribunale di Napoli con la quale è stata applicata al predetto la misura
Nessun elemento emerge in ordine alle riferite interferenze del
MAGLIULO nella nomina dell’Annunziata e del Bottino. I riferimenti ai
pranzi da parte dell’OVAIOLO, secondo il quale il MAGLIULO << aveva
voce in capitolo» in tali occasioni - convivi di mera natura politica nelle quali si discuteva della sorte dell'Annunziata, sarebbero quantomeno - smentite dalla conclusione della relativa vicenda che vide
il predetto ben presto sostituito dal Bottino, voluto dall'on. Cosentino, 3.2. Motivazione apparente in ordine alla affermata sussistenza della gravità
indiziarla con riferimento al contestato condizionamento che il ricorrente
avrebbe esercitato nell'aggiudicazione degli appalti. Dalla vicenda del
mancato pagamento dei tre architetti - che non riguarda appalti sembra illogico risalire al ricorrente quale supervisore di appalti. Ancora,
con riferimento alla conversazione n. 133 del 12.12.2012, nessun
elemento specifico potrebbe desumersi a carico del MAGLIULO che non
aveva mai avuto rapporti con il BOTTINO, all'epoca Direttore Generale
dell'Azienda sanitaria. Anche le captazioni n. 852,856 e 857 del
3.12.2012 relative ad un unico colloquio tra DONCIGLIO e MAGLIULO
dimostrano l'estraneità di quest'ultimo agli affari di Francesco ZAGARIA.
Ed anche il riferimento alle microspie è in relazione con la notizia
giornalistica del pentimento di Bidognetti Raffaele: collegamento che
milita a favore dell'indagato che auspicava tale collaborazione. La
vicenda - considerata nell'ordinanza genetica - della costruzione del
parcheggio dell'Azienda sanitaria fa riferimento no al ricorrente ma al
FESTA, come pure nessuna concretezza ha il riferimento alla visita del
MAGLIULO al direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria il 2.1.2012.
3.3. Violazione dell'art. 416 bis cod. peri. in assenza di condotte a carico del
ricorrente riconducibili alla fattispecie contestata sia sotto il primo che il
secondo aspetto.
3.4. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed
alla adeguatezza della misura carceraria. Il riferimento alle modalità e
circostanze delle condotte criminose è privo di concreto contesto per
quanto prima si è detto e la motivazione che intende superare il
meccanismo presuntivo in tema di adeguatezza è , ancora, una volta ,
mera clausola di stile. 4. Con atto depositato presso questa Corte in data 8.5.2015 si reiterano le
precedenti articolate doglianze. 2 senza che alcun efficace intervento potesse ascriversi al MAGLIULO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Come già affermato da Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv.
256262, l'obbligo di motivare l'ordinanza coercitiva e quella che la
conferma in sede di riesame non è assolto dalla riedizione del
compendio investigativo, nella specie dichiarativo ed intercettivo, e
facendo leva su di una autoevidenza dello stesso compendio; si tratta,
per quanto riguarda il Tribunale del riesame, di individuare la
motivazione offerta dal giudice di prime cure a sostegno della sua
decisione ed eventualmente - ove questa sia carente - di integrarla,
laddove ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto. Cosicché se è
tutto legittima la motivazione "per relationem" della ordinanza sia
impositiva come quella resa in sede di riesame, si tratta pur sempre di
una tecnica redazionale che comunque deve consentire, prima, la
individuazione delle ragioni in fatto e diritto commisurate all'azione
cautelare proposta dall'organo dell'accusa da patte del provvedimento
genetico e, quindi, i motivi della sua condivisione da parte dell'organo
del riesame. E ciò sia che non vi siano state specifiche deduzioni
difensive - in quanto con il ricorso ex art. 309 c.p.p. al Tribunale è
comunque devoluta l'intera materia, sia che ve ne siano state risultando specifico obbligo di risposta da parte del Tribunale laddove
esse riguardino aspetti decisivi. È stato ribadito da questa Corte (Sez.
6, n. 18728 del 19/04/2012, Russo e altro, Rv. 252645) per ciò che
attiene all'esposizione del gravi indizi di colpevolezza, in tema di misure
cautelari personali, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa
della custodia cautelare in carcere, e, tanto più, la giustificazione
conforme che intenda darne il Tribunale del riesame, non può ritenersi
assolto, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto,
occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti
indiziarie, singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui
controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza
alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza
espositiva (cfr. in termini: Sez. 6, 40609/2008 Rv. 24121, massime
3 Il ricorso è fondato. precedenti conformi: n. 30257 del 2002 Rv. 222750, N. 15733 del 2003
Rv. 225440). Va in proposito evidenziato che l'art. 292 cod. proc. pen.,
in attuazione dell'obbligo costituzionale, sancito per tutti i provvedimenti
giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per qualsiasi
atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1),
stabilisce proprio, quale contenuto essenziale dell'ordinanza "de
libertate" del giudice, "l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i
quali essi assumono rilevanza". In tale quadro, di necessaria e rigorosa
giustificazione, attinente in particolare ai gravi indizi di colpevolezza,
tale obbligo non può intendersi assolto con la mera elencazione
descrittiva di elementi di fatto, e nel caso specifico, con la trascrizione
del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e delle
condotte percepite dalla Polizia giudiziaria, definite di "formidabile
valenza", di "indubbio rilievo", senza una adeguata e pertinente sintesi
logica, accompagnata dalla valutazione critica e argomentata degli indizi
singolarmente assunti e complessivamente considerati. È notorio che il
Supremo collegio non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle
fonti indiziarie, e, pertanto, non può "addentrarsi" nell'esame del
contenuto documentale delle stesse, laddove questo sia riprodotto nel
documento impugnato (Sez. 6, 13129/2008 in ricorso Napolitano, non
massimata): ciò che conta infatti, per la verifica in sede di legittimità,
l'adeguatezza della motivazione stessa sul punto della qualità indiziante
degli elementi acquisiti (cfr.in termini: sez. 6, 7651/2010, P.G. in proc.
Mannino).
2. E' orientamento consolidato al quale il Collegio intende attenersi quello
secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di
partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e
organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale
da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e
funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al
fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il
perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del
12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). 3. Osserva, inoltre, il Collegio che l' apporto dichiarativo all'accusa mossa
all'attuale ricorrente deve, inoltre, tener conto del consolidato
orientamento secondo il quale ai fini della sussistenza dei gravi indizi di
4 degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare
personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia
possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano
riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio di dichiarazioni
provenienti da soggetti diversi, purché i fatti riferiti abbiano almeno
potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano
sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla 662 del 14/02/1997, Trimarchi R., Rv. 208123). Con riguardo all'ipotesi
di partecipazione associativa, la convergenza di plurime attendibili
dichiarazioni che si limitino ad affermare la generica conoscenza
dell'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso non
costituiscono un compendio indiziario sufficientemente grave per
l'adozione di una misura cautelare personale per reato associativo (Sez.
6, n. 40520 del 25/10/2011, Falcone, Rv. 251063). Nè la mera
frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di
parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali
o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali
ristretti, non costituiscono elementi di per sè sintomatici
dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come
riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando
risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal
necessario carattere individualizzante. (Sez. 6, Sentenza n. 24469 del
05/05/2009, Bono e altro, Rv. 244382). Ancora , la pluralità di
fattispecie giuridiche ipotizzabili rispetto alla contiguità al contesto
mafioso fa sì che non possa essere appaltata al collaboratore - pur
attendibile - la valutazione giuridica dei fatti conosciuti o di cui ha diretta
o indiretta informazione (Sez. 6, n. 24469 del 5.5.2009; Sez. 1, n. 1470
dell'11.12.2007).
4. In altri termini, specie in un contesto procedimentale in cui non sono
individuati ed attribuiti - come nella specie - specifici reati - fine , è solo
il riferimento a condotte/comportamenti/fatti specifici (sia evidente,
condotte/comportamenti/fatti che certo non necessariamente debbono
avere autonoma rilevanza penale, ma tuttavia debbono significare
appunto una forma, o un indizio logico, di consapevole intento di
contribuire al perseguimento degli interessi del sodalizio) che permette
di sciogliere - anche sul mero piano della gravità indiziaria - il quesito 5 smentita (Sez. 2, n. 7416 del 19/12/1997, Zito, Rv. 210604; Sez. 6, n. necessario sulla rilevanza penale del ruolo svolto e, quindi, sulla
qualificazione giuridica adeguata di un tale accertato ruolo.
5. Nella specie, al ricorrente è stata ascritta la partecipazione associativa al
clan Zagaria attraverso la individuazione di un duplice compito: quello
della supervisione degli appalti dell'Ospedale di Caserta e quello di
garante dei collegamenti con il mondo politico in relazione alle nomine
dei vertici aziendali sanitari « anche attraverso la nomina dei dirigenti 6. Ebbene, alla stregua dei ricordati orientamenti di legittimità, la
motivazione offerta dalla ordinanza impugnata in ordine alla
partecipazione associativa del ricorrente - che occupa una minima parte
( pagg. 23/26 della ordinanza) rispetto al complessivo apparato
argonnentativo, volto piuttosto a delineare il più ampio contesto - risulta
del tutto carente, in quanto espressa mediante una sottaciuta
automatica osmosi del contesto rispetto alla posizione del ricorrente ed
una acritica riedizione del compendio investigativo suggellata da
apprezzamenti circa la sua riconducibilità all'accusa, senza individuare le
specifiche connotazioni richieste per la ipotizzata partecipazione
associativa. 6.1. Quanto al compendio dichiarativo che raggiunge direttamente il
ricorrente esso è costituito dalle dichiarazioni del c.g.d. CATERINO
Massimiliano che, a proposito del ricorrente, si limita a ricordare che di
lui, « persona di grandi capacità in questo settore criminale », si
avvaleva Francesco ZAGARIA ed era «direttamente» legato a
Michele, al quale si rivolgeva direttamente, e Carmine ZAGARIA.
Aggiunge, inoltre, che il clan l'aveva appoggiato alle ultime elezioni
provinciali riuscendo ad essere il primo eletto nella lista del PDL. Sono
altresì considerate quelle di OVAIOLO Domenico, Direttore
amministrativo dell'Azienda Sanitaria "S. Anna e S. Sebastiano" in
ordine alla sua partecipazione a riunioni conviviali ( «pranzi»)
fortemente volute dal direttore generale della Azienda ospedaliera Luigi
ANNUNZIATA , cui avevano partecipato lo ZAGARIA Francesco, D'AMICO
Remo e PESTA Bartolomeo che, secondo la ordinanza, confermano il
«diretto interessamento» del ricorrente per le vicende in corso
all'Ospedale di Caserta. 6.2. Ebbene - al di là della attendibilità e convergenza delle dichiarazioni di
questi e di altri collaboratori sul «sistema» politico- amministrativo6 come Annunziata e Bottino». mafioso che avvolgeva esizialmente la sanità pubblica casertana - non è
dato rinvenire alcuna conseguente applicazione dei criteri, pur
menzionati dalla ordinanza, in ordine al diretto coinvolgimento del
ricorrente postulato senz'altro dalla stessa ordinanza (v. da pg. 23 a pg.
26). Di quale natura sia l' interessamento del MAGLIULO e secondo
quale concreta estrinsecazione esso si sia manifestato , nonché a quali
rilevanti vicende esso si riferisca, la ordinanza non evidenzia alcunché.
Quanto al compendio intercettivo la elencata riedizione di quello posto a
base della ordinanza genetica, pur talvolta accompagnato da qualche
commento, non individua alcuna specifica condotta che sostanzi i profili
ascritti al ricorrente. Non la intercettazione n. 66 che si affida ad una
genericissima espressione che non spiega - tra l'altro - la sua
attribuibilità al MAGLIULO piuttosto che all'ingegnere Bartolomeo FESTA;
né quella n. 119 del sogno monitorio dell'ANNUNZIATA da riferire al
MAGLIULO ; ancora, del tutto generiche quelle n. 11515 e 11693 che
esulano da questioni riferite ad appalti; ancora, quelle n. 852 e 856 sono
limitate ad una frequentazione e ad una generica <