Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31443 del 09/07/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31443 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gianmarco Cini
avverso l’ordinanza del 1 dicembre 2014 emessa dal Tribunale di Lucca;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Mario Pinelli, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Nel procedimento a carico di Gianmarco Cini, imputato in concorso con
altri dei reati di cui agli artt. 110, 341, 337, 582 e 585 c.p., il Tribunale di
Lucca con provvedimento del 18.11.2014, accogliendo l’eccezione della difesa
disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero, rilevando la
Data Udienza: 09/07/2015
violazione dell’art. 550 comma 3 c.p.p. per l’errata emissione del decreto di
citazione diretta a giudizio in ordine al reato di lesioni, aggravato a norma
dell’art. 585 c.p. in relazione all’art. 576 c.p., per il quale avrebbe dovuto
essere richiesta la fissazione dell’udienza preliminare.
Successivamente, su richiesta del pubblico ministero, lo stesso Tribunale
revocava, con ordinanza del 1.12.2014, la precedente statuizione, ritenendo
questione dovesse essere ricompreso tra quelli per i quali è prevista l’udienza
preliminare, la difesa aveva formulato l’eccezione oltre il termine previsto, per
cui fissava una nuova udienza per la celebrazione del processo.
2.
Contro questa ordinanza l’avvocato Alberto Marchesi, difensore di
Gianmarco Orli, ha proposto ricorso immediato per cassazione, denunciando
l’abnormità del provvedimento impugnato, perché emesso quando la fase
processuale dinanzi al Tribunale di Lucca si era ormai completamente esaurita
e al di fuori di ogni modello procedimentale, peraltro in violazione del
contraddittorio.
3. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito può aversi
abnormità sia nell’ipotesi di esercizio di un potere da parte del giudice non
attribuitogli dall’ordinamento processuale, sia quando si realizza una stasi nel
processo con impossibilità di proseguirlo (Sez. un., n. 25957 del 26/3/2009
Toni).
Nella specie il provvedimento impugnato presenta i caratteri dell’abnormità
e pertanto è suscettibile di ricorso per cassazione.
Infatti, si tratta di un provvedimento assolutamente atipico, perché emesso
in maniera del tutto irrituale, sulla base di una sollecitazione altrettanto
irrituale del pubblico ministero, quando la fase processuale si era ormai
conclusa con la trasmissione degli atti al pubblico ministero. In questo modo,
il Tribunale – non importa se in base a presupposti corretti – ha fatto
retroagire il procedimento, modificando la precedente decisione e
assumendone un’altra al di fuori del dibattimento, agendo in totale carenza di
potere. Peraltro il provvedimento è stato assunto de plano, in violazione del
che da un esame più attento degli atti risultava che, seppure il reato in
contraddittorio dal momento che il difensore dell’imputato non è stato
nemmeno interpellato.
4. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza
rinvio, con trasmissione degli atti al pubblico ministero, ripristinando così la
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca per l’ulteriore corso.
Così deciso il 9 luglio 2015
situazione precedente al “ripensamento” da parte del Tribunale.