Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31441 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 31441 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCUSO ANTONINO N. IL 26/03/1961
avverso la sentenza n. 1092/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 09/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. rè.,6 eAkTibiu,LA
che ha concluso per
9.4._ l 4 ez irs.

2

/
t.
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

0

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

MANCUSO Antonino – condannato con sentenza definitiva emessa dalla
Corte di appello di Palermo in data 8.4.2011 per i reati di partecipazione

ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9.10.2014 con la quale
la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato l’inammissibilità della
istanza di revisione proposta personalmente dallo stesso MANCUSO
avverso la predetta sentenza di condanna.
2.

Con motivo unico deduce violazione degli artt. 24 Cost., 6 e 46 ,
comma 1 , C.E.D.U., 41bis , comma 2 quater lett. b), ultimo comma,
O.P. oltre che vizio di manifesta illogicità della motivazione. In
particolare, la Corte illogicamente avrebbe escluso la ammissibilità del
ricorso affermando – da un lato – la sua estraneità alla necessità di
uniformarsi ad una decisione CEDU e – dall’altro – richiamando la
sentenza Ocalan c. Turchia relativa all’incidenza di limitazioni accertate
in concreto sulla possibilità dell’imputato di articolare adeguata difesa,
come avvenuto nella specie. Nell’ambito della quale , a causa delle
limitazioni – poi dichiarate incostituzionali – nei colloqui con il proprio
difensore, limitati a dieci minuti ex art. 41bis, comma 2 quater lett. b)
0.P., è del tutto ovvio che l’odierno ricorrente non ha potuto esercitare
il proprio «diritto di difesa», come tutelato dalla CEDU e dalla nostra
Costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. È inammissibile l’istanza di revisione fondata sulla richiesta di
applicazione dei principi enunciati da una sentenza della Corte EDU
riguardante “errores in procedendo” verificatisi in procedimento relativo
ad altro imputato, in ragione dell’asserita sussistenza di una situazione
1

ad associazione mafiosa ed altro – a mezzo del difensore, propone

analoga, in quanto, la violazione dei parametri convenzionali si misura
nella logica dell’effettiva lesione del diritto ad un equo processo, alla luce
di valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica (Sez. 6, n.
39925 del 29/05/2014, Attanasio, Rv. 261443), smentendosi la natura
di «sentenza pilota», anche solo da un punto di vista sostanziale,
della sentenza resa dalla Corte EDU nel caso Ocalan (su cui,
puntualmente, anche Sez. 1, n. 52965 del 04/07/2014, Attanasio, Rv.

revisione introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva
n. 113 del 2011 presuppone che la decisione della Corte Edu cui sia
necessario conformarsi sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto
del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure abbia
natura di “sentenza pilota” riguardante situazione analoga verificatasi
per disfunzioni strutturali o sistematiche all’interno del medesimo
orientamento giuridico, ha dichiarato inammissibile un’istanza di
revisione finalizzata a consentire l’applicazione nel processo dei principi
affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, con
la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 41-bis, comma
secondo-quater, lett. b), ultimo periodo, Ord. Penit., nella parte in cui
prevede limitazioni ai colloqui con i difensori (Sez. 6, n. 46067 del
23/09/2014, Scandurra, Rv. 261690), argomentando che la natura delle
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