Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3144 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3144 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Nardone Giovanni, n. a Avola il 19/02/1977;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania in data 26/02/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Izzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di
Siracusa di condanna di Nardone Giovanni alla pena di mesi uno di reclusione ed
euro 300 di multa per il reato di cui all’art.2, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del
1983 e 81 c.p. per avere omesso di versare le ritenute previdenziali sulle
retribuzioni dei lavoratori nei mesi da gennaio a marzo del 2007.

2. Ha proposto ricorso l’imputato lamentando in primo luogo la mancanza e
manifesta illogicità della motivazione nonché l’erronea applicazione dell’art.2

Data Udienza: 11/12/2013

e

..

citato; in particolare rileva che dal dibattimento è emerso che la notifica della
diffida ad adempiere, necessaria per la decorrenza del termine finalizzato a
concretizzare la configurabilità del reato, è stata effettuata in luogo diverso dalla
sede legale come anche riconosciuto dal funzionario dell’istituto esaminato quale
testimone, e che della stessa l’imputato non ha mai avuto legale conoscenza.
Sottolinea che la prova dell’avvenuta comunicazione dell’accertamento

esclusivamente su una deposizione testimoniale. Aggiunge che il decreto di
citazione a giudizio in assenza di notifica dell’accertamento da parte dell’ente
previdenziale comporta la decorrenza del termine per il versamento solo ove
contenga tutti gli elementi essenziali dell’accertamento stesso.
Con un secondo motivo rileva che sarebbe stato necessario che l’Istituto
indicasse nell’accertamento della violazione l’effettiva corresponsione della
retribuzione, non potendo l’onere della prova della stessa incombere
sull’imputato; al riguardo il teste dell’Inps, dr. Toro, ha esplicitamente ammesso
di non avere mai compiuto tale accertamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è infondato.
Va anzitutto premesso che alla comunicazione dell’accertamento della violazione
di cui all’art.2, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito in I. n. 638 del
1983, non si applicano le norme sulle notifiche degli atti giudiziari trattandosi di
comunicazione che avviene per il tramite delle normali procedure di trasmissione
a mezzo posta; secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte, non
contrastato da pronunce di segno opposto, la notifica dell’accertamento di detta
violazione non è infatti soggetta a particolari formalità, non applicandosi alla
stessa il regime delle notificazioni previsto per i soli illeciti di natura
amministrativa dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, né quello delle
notificazioni previsto dal codice di procedura penale, e ben può essere, pertanto,
anche effettuata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata inviata sia
presso il domicilio del datore di lavoro che presso la sede dell’azienda (Sez. Un.,
n. 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268; Sez. 3, n. 26054 del 14/02/2007,
Vincis, Rv.237202 ; Sez. 3, n. 9518 del 22/02/2005, Jochner, Rv. 230985). Ne
consegue che, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica
dell’accertamento, è sufficiente l’effettiva sicura conoscenza da parte del
contravventore dell’accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti e del

dell’omesso versamento deve avere carattere documentale non potendo fondarsi

conseguente provvedimento amministrativo, conoscenza che ben può presumersi
qualora l’atto sia notificato in forma legale mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno (cfr. Sez. fer. 5 agosto 2008, n. 44542, Varesi, Rv. 242294).
Nella specie, risulta dagli atti che la comunicazione dell’accertamento, inviata per
raccomandata con ricevuta di ritorno a Nardone Giovanni in Portopalo di Capo
Passero, in via Bellini 2, ovvero alla residenza dello stesso, ebbe ad essere

né può inficiare il perfezionamento della procedura il fatto che sullo spazio della
ricevuta riservato alla “firma per esteso del ricevente” sia stata apposta una
sottoscrizione con calligrafia non leggibile : correttamente, infatti, la Corte
territoriale ha ritenuto sufficiente a tali fini l’avvenuto recapito al luogo di
residenza di Nardone atteso che tale circostanza, in base al principio di libertà
delle forme, e a fronte della presunzione secondo cui la raccomandata viene
effettuata solo nei confronti di chi si professi abilitato al ricevimento per conto
del destinatario, ha consentito, in assenza di specifiche contestazioni sul punto,
di ritenere provata la conoscenza dell’atto (cfr. in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n.
47113 del 19/11/2013, Strano,

non massimata;

Sez. 3, n. 47111 del

19/11/2013, La Russa, non massimata).
Alla constatata rituale comunicazione dell’accertamento della violazione
consegue l’inammissibilità di ogni questione in ordine alla pretesa non
equipollenza del decreto di citazione a giudizio di specie alla comunicazione
amministrativa stessa.

4. Quanto al secondo motivo, il ricorso appare inammissibilmente contrastare
sotto un profilo meramente fattuale la linea motivazionale della sentenza che ha
fondato l’accertamento, tra l’altro, dell’avvenuta corresponsione delle retribuzioni
sulla documentazione amministrativa in atti, comprensiva dell’ammontare delle
stesse e delle ritenute omesse; del resto, questa Corte ha più volte affermato
che ben può l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti,
essere provata anche mediante il ricorso a prove documentali e, segnatamente, i
cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all’INPS (Sez. 3, n.
14839 del 04/03/2010, Nardiello, Rv. 246966).

5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

3

ricevuta in data 21/02/2009 come emergente dall’avviso di ricevimento in atti;

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2013
,

Il Presidente

Il Consii rest.

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