Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3144 del 04/05/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3144 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: ZECCA GAETANINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SEDICINA GIOVANNI N. IL 18/08/1981
avverso l’ordinanza n. 1416/2011 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
24/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 04/05/2012

CORTE di CASSAZIONE Sezione IV Penale
UDIENZA CAMERALE DEL 4 Maggio 2012
127
N. 10 SEDICINA DE LIBERTATE
Relatore Zecca

RITENUTO IN FATTO
Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’istanza di
Il
riesame proposta da Sedicina Giovanni contro l’ordinanza del
Gip del Tribunale di Bari che aveva applicato nei confronti del
Sedicina la misura della custodia cautelare in carcere a fronte
dell’addebito del reato di cui agli artt. 110 cp 81 cp e 73 co. 1
bis DPR 309/90 per aver detenuto, secondo accertamento,
arresto in flagranza e sequestro del 10/11/2011, nella sua
abitazione un sacchetto di carta, rinvenuto presso la porta di
ingresso dell’abitazione in questione, contenente gr 350,05 di
marijuana e gr 210,62 di hashish diviso in 66 pezzi avvolti in
pellicola trasparente oltre ad altra quantità trovata in dosso al
coindagato Petroni trovato in un monovano sempre di proprietà
del padre del Sedicina e costituente dimora del Petroni
sottostante la abitazione del Sedicina
( cinque involti di
cellophane per 2,84 gr di cocaina e nove involti di cellophane
per gr 16,89 di hashish), sostanza che per le modalità di
detenzione, e per il ritrovamento nello stesso sacchetto di due
bilancini di precisione nonché di materiale di confezionamento,
è stata ritenuta non destinata ad uso esclusivamente personale.
Il Sedicina ha proposto ricorso per cassazione per ottenere
l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
Parte ricorrente denunzia
1) Violazione dell’art 606 lett b) e c) cpp, in relazione agli artt.
309 co. 5 e 10 e 350 co. 5 e 6 63 co. 2 cpp. per omessa
trasmissione del verbale di interrogatorio di garanzia del
coimputato Petroni contenente affermazioni di valore
determinante per la posizione del Sedicina, a partire dal
possesso delle chiavi dell’appartamento del datore di lavoro del
Petroni, e a finire con la causa del suo ingresso prima e del suo
frettoloso allontanarsi dopo, e per inutilizzabilità delle
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario
Fraticelli il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Sedicina nell’interrogatorio di garanzia aveva attribuito al
Petroni, l’abbandono del sacchetto con gli stupefacenti e dei
bilancini nella casa del padre del Sedicina medesimo. Il
Petroni, in contrasto con le sue dichiarazioni spontaneamente
rese ex art. 350 co. 7 cpp., circa la detenzione in comune dello
stupefacente, si era poi assunto la totale ed esclusiva
responsabilità del fatto. Il provvedimento del Gip offre
dettagliata descrizione della dinamica dei ritrovamenti di tre tipi
di sostanza stupefacente, e della attrezzatura di confezione
suddivisa nei due luoghi di ritrovamento, nonché delle modalit’
dell’arresto di due coindagati (Sedicina e Petroni)
Il Tribunale del riesame ha ritenuto la esistenza di una solida
piattaforma indiziaria ( servizi di osservazione, perquisizione e
arresto in flagranza) tra l’altro valutando genuine le
dichiarazioni spontanee rese dal Petroni alla polizia e non
genuine le dichiarazioni da costui rese dopo successivo
ripensamento.
Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia a norma dell’art. 350
co. 7 cpp sarebbero utilizzabili nella sola fase delle indagini
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dichiarazioni
rese dal coindagato Petroni alla polizia,
dichiarazioni definite spontanee ma rese sei ore dopo l’arresto
a seguito di irrituale assunzione di informazioni da soggetto
privo di difensore benché sostanzialmente indagato e indiziato
di reato. Il Tribunale del riesame avrebbe arbitrariamente
disapplicato l’art. 309 co. 10 cpp qualificando l’interrogatorio di
garanzia del Petroni atto non favorevole al Sedicina solo perché
contrastato dalle precedenti dichiarazioni spontanee del Petroni
medesimo.
2) Violazione dell’ad 606 lett b) e c) cpp, in relazione agli artt
192 co. 3 e 4 cpp , per violazione delle norme sulla prova e per
mancanza di motivazione in ordine alla chiamata in correità
attribuita al Petroni da qualificare tale ove quelle dichiarazioni
fossero ritenute utilizzabili, chiamata in correità valutata
decisiva pur in assenza di riscontri ab externo
All’udienza camerale del 4 Maggio 2012 il ricorso è stato
deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di
rito.

Il secondo motivo è infondato perché il cartoccio con la droga
rinvenuto nel vano a ridosso della porta di ingresso della unità
immobiliare a disposizione del Sedicina ( ma di proprietà del
padre di costui) e la restante parte di una attrezzatura di
confezionamento rinvenuta nel vano a disposizione del Petroni,
mostrano attraverso la frammentazione di una organizzazione
e attraverso la unicità topografica della sede di essa un
adeguato riscontro esterno delle prime dichiarazioni rese dal
Petro n i .
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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preliminari giusta Cass Pen. Sez VI 11/7/2006 n. 24679 e
Cass. SU. Pen 25/9/2008 n. 1150
Il Tribunale del riesame, attraverso una analisi critica dei
fatti accertati e degli eventi collegati a luoghi e persone
coinvolti nel sequestro di sostanze e attrezzature per il loro
confezionamento a fini di cessione, ha in conclusione ritenuto
ricorrere sia la gravità degli indizi ex 273 cpp., sia il concreto
pericolo di reiterazione criminosa attesa la sistematicità dello
spaccio rilevata dai mezzi di organizzazione sequestrati, il
precedente arresto dei due per simile titolo di reato nel luglio
del 2010 e l’inserimento dell’indagato negli ambienti capaci di
approvvigionare il mercato di simili quantità di sostanza.
Il primo motivo di censura è infondato ove si consideri la
attenta motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha
accertato la autentica spontaneità delle dichiarazioni rese dal
Petroni nella immediatezza del fatto non contraddette da
adeguate dichiarazioni del Sedicina e la veridicità non ricusabile
delle dichiarazioni corrispondenti alle modalità di arresto del
Petroni che , lungi dall’essere impegnato in altro “servizio” da
svolgere, si era rifugiato nel monolocale messo disposizione per
le sue esigenze di vita dal padre del Sedicina. Tanto costituisce
adeguato fondamento motivazionale alla affermazione circa la
mancanza di qualità favorevole delle dichiarazioni rese in sede
di interrogatorio dal Petroni e ragionatamente svalutate per il
loro carattere di rimeditazione successiva e la incongruenza
rispetto a tutti i fatti risultati nel corso dell’arresto e delle
preventive osservazioni di polizia.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Francesco Marzano

Così deciso in Roma il 4 Maggio 2012

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