Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31438 del 07/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 31438 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
1. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
avverso la sentenza del 16/10/2014 del Tribunale di Noia nei confronti di
2. MASULLO Antonietta, nata a Napoli il 21/01/1963,
3. PETRILLO Giuseppe, nato a Napoli il 30/08/1971;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Alberto Cardino,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 16.10.2013 il Tribunale di Nola ha riconosciuto
Antonietta Masullo e Giuseppe Petrillo responsabili del reato di concorso nella sottrazione
continuata (art. 334 co. 2 c.p.) di un autoveicolo Opel Astra sottoposto a sequestro
amministrativo il 19.10.2009 (privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile)
e affidato alla giudiziale custodia della Masullo, effettiva proprietaria del mezzo (sebbene
intestato al marito), essendo stati sorpresi a circolare abusivamente alla guida della
vettura (il Petrillo il 17.11.2009 grazie all’indebito uso dell’auto concessogli dallaif

Data Udienza: 07/07/2015

Masullo; la stessa Masullo il 20.9.2010). Per l’effetto i due imputati sono stati condannati
alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione ed euro 150 di multa
ciascuno.
2. La decisione è stata impugnata per cassazione dal Procuratore Generale di
Napoli, che ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 15 e 334 c.p., 213 c.d.s.
Il Tribunale ha omesso di verificare se, in relazione alle peculiari condotte abusive
dei due imputati (circolazione alla guida del veicolo in sequestro amministrativo), il

concorrente) con l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 213 del codice della strada.
Compatibilità che va esclusa alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite della S.C.
del 2010, secondo cui tra le due citate disposizioni sussiste mero concorso apparente di
norme, da risolversi -in base al principio di specialità dettato dall’art. 15 c.p.- con
l’applicabilità della sola sanzione di cui all’art. 213 c.d.s.
Di tal che il fatto illecito ascritto ai due imputati ai sensi dell’art. 334 c.p. deve
ritenersi, nel caso specifico, non previsto come reato dalla legge penale.
3. Il ricorso del Procuratore Generale di Napoli è fondato.
Il risalente orientamento interpretativo di questa S.C., alla cui stregua la mera
circolazione abusiva alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
integrerebbe la fattispecie di cui all’art. 334 c.p. e non il solo illecito amministrativo
previsto dall’art. 213 co. 4 c.d.s. (D.Lgs. 285/1992) è stata sottoposta a critica e
superata dalla decisione delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente P.G. (Sez. U, n.
1963/11 del 28.10.2010, Di Lorenzo, Rv. 248721).
Decisione che ha statuito come la condotta del proprietario che circoli o faccia
circolare altri indebitamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai
sensi dell’art. 213 c.d.s, realizzi il solo illecito amministrativo previsto dal comma 4 di
tale disposizione e non anche il delitto di sottrazione di cose sequestrate ex art. 334 c.p.,
atteso che la norma sanzionatoria amministrativa deve ritenersi speciale rispetto a quella
penale, sì da qualificare come soltanto apparente il concorso tra tale norma e la norma
del codice penale (art. 15 c.p.; art. 9 L. 689/1981: principio di specialità
amministrativa).
Ne discende che, con riguardo a condotte quali quelle attuate dai due imputati
(abusiva circolazione del veicolo sequestrato in sede amministrativa), deve escludersi la
configurabilità del reato di cui all’art. 334 c.p., stante l’indicato rapporto di specialità
funzionale intercorrente tra la fattispecie penale e l’illecito amministrativo, profilandosi
quest’ultimo come “speciale” (per gli effetti di cui all’art. 9 L. 689/81) rispetto alla
disposizione incriminatrice penale dettata dall’art. 334 c.p.

2

contestato reato previsto dall’art. 334 c.p. sia compatibile (o eventualmente

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio per
insussistenza del fatto reato ascritto ai due imputati.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.

Il consiglier estensore
Giacom Paolohi

Roma, 7 luglio 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA