Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31436 del 19/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31436 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da PORTACCI Michele, nato a Taranto il 17/10/1983,
avverso l’ordinanza emessa in data 17/09/2014 dal Tribunale di s rveglianza di
Taranto.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut Procuratore
generale Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo l’annullamento on rinvio del
provvedimento impugnato.

Data Udienza: 19/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha dichiarato
inammissibile l’istanza volta alla concessione di misura alternativa avanzata da
PORTACCI Michele, osservando che lo stesso stava espiando la pena inflittagli con
sentenza del G.i.p. del Tribunale di Lecce per reato ostativo.

del difensore avvocato Fabrizio Lamanna, chiedendone l’annullamento. Denunzia
violazione di legge deducendo che la pena in espiazione concerneva il reato di cui
all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, costituente fattispecie autonoma e per il
quale il rinvio all’art. 416 cod. pen. costituiva rinvio quoad factum, di modo che lo
stesso non poteva ritenersi delitto ostativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare fondato.
2. Il provvedimento impugnato erroneamente ha ritenuto che il reato di cui all’art.
74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale era intervenuta la condanna in
esecuzione, fosse ostativo, ai sensi dell’art. 4-bis Ord. Pen., alla concessione delle
misure alternative.
Come osserva Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250351, secondo
un orientamento consolidato la fattispecie prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. n.
309 del 1990 «costituisce ipotesi autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata (sia
pure con determinazione autonoma della pena) del reato di cui al comma 1
dell’articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il disposto rinvio ai commi primo e secondo
dell’art. 416 cod. pen. – nei termini usati dal legislatore – riconduce infatti
l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità in
materia di droga all’associazione per delinquere comune di cui all’art. 416 cod. pen.,
ciò imponendolo la chiara dizione della norma (“si applicano il primo ed il secondo
comma dell’art. 416 del codice penale”), espressione di un rinvio quoad factum e non
di un mero rinvio quoad poenam (atteso che in tale caso sarebbe stata utilizzata la
diversa dizione “si applicano le pene previste da commi primo e secondo dell’art. 416
cod. pen.”) ed indicativa della volontà del legislatore di riservare all’ipotesi criminosa
in questione, in ragione del minor allarme sociale suscitato dai fatti e della minore
pericolosità degli autori degli stessi, un regime diverso da quello previsto per l’ipotesi
criminosa contemplata dal comma 1 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990».
Ne discende il principio che la fattispecie in questione va ricondotta al regime
dell’art. 416 cod. pen. anche ai fini dell’esecuzione della pena e dei benefici
penitenziari.

2._

/

2. Avverso dello provvedimento ha proposto ricorso Michele PORTACCI a mezzo

3. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale
di sorveglianza di Taranto perché procede a nuovo esame attenendosi al principio
enunciato.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Taranto.

Il consigliere es nsore

Il Presidente

Così deciso il 19 giugno 2015

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