Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31435 del 19/06/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31435 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da NUCERA Bruno, nato il 07/07/1956 a San Lorenzo,
avverso l’ordinanza emessa in data 10/12/2013 dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Terni.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.
Data Udienza: 19/06/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Terni revocava il provvedimento emesso da altro magistrato in funzione di G.u.p., con
cui gli imputati NUCERA Bruno e TURRENI Guido erano stati ammessi al giudizio
abbreviato subordinato ad integrazione probatoria consistente nell’esame di alcuni
testimoni, rilevando che l’esame dei testi ammesso non appariva necessario.
Giovanni Pedullà chiedendo l’annullamento di detta ordinanza perché abnorme ed
emessa in violazione degli artt. 438 e 441-bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO •
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo principi oramai consolidati, «al di fuori dei casi eccezionali previsti
dall’art. 441-bis cod. proc. pen. l’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non
è revocabile, neppure laddove vi sia stato un mutamento del giudice persona fisica che
deve occuparsi della definizione del relativo processo», ed il provvedimento di revoca
eventualmente assunto dal G.u.p. al di fuori di detti casi, costituendo esercizio di un
potere non riconosciuto dall’ordinamento e determinando un indebito regresso del
processo, costituisce atto abnorme (da ultimo Sez. 6, n. 17716 del 17/04/2014,
Russello, Rv. 259344, e ivi citate), a prescindere che l’attività d’integrazione
probatoria risulti, o meno, iniziata.
3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in virtù di effetto
estensivo, nei confronti di tutti gli imputati, e gli atti vanno restituiti al Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Terni per il prosieguo del giudizio abbreviato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
G.u.p. del Tribunale di Terni per l’ulteriore corso.
Così deciso il
giugno 2015
2. Ha proposto ricorso l’imputato Bruno NUCERA a mezzo del difensore avvocato