Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31434 del 19/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31434 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da COLONNA Luca, nato a Paola il 07/08/1975,
avverso l’ordinanza emessa in data 16/06/204 dal Tribunale di Paola.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del
provvedimento d’inammissibilità dell’istanza di concessione della sospensione
condizionale della pena.

Data Udienza: 19/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Paola, decidendo quale giudice
dell’esecuzione in forza della sentenza Corte cost. n. 32 del 2014:
– ha rideterminato in 1 anno e 6 mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa la
pena (di 2 anni e 8 mesi di reclusione e 15.000 euro di multa) irrogata a Luca
COLONNA, con sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 10 giugno
droghe leggere, in concorso di circostanze attenuanti generiche;
– ha, invece, dichiarato inammissibile l’istanza del condannato di concessione, per
l’effetto, della sospensione condizionale della pena.
A ragione di tale ultima determinazione osservava che ostava all’accoglimento
della richiesta il principio d’intangibilità del giudicato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il condannato a mezzo del
difensore avvocato Massimo Zicarelli, chiedendone l’annullamento per violazione di
legge.
2.1. Con riguardo alla sospensione condizionale, rileva che non poteva opporsi alla
relativa richiesta l’intangibilità del giudicato, perché proprio il giudicato sulla entità
della pena preclusiva della sospensione era stato rimosso dalla sentenza della Corte
costituzionale, dovendo dunque essere applicati i medesimi criteri previsti dagli artt.
671 e 673 cod. proc. pen. per le ipotesi, ivi previste, del venir meno di detto limite
preclusivo.
2.2. Con riferimento alla rideterminazione della pena, osserva che erroneamente il
giudice dell’esecuzione aveva determinato la pena pecuniaria prendendo a base la
cornice edittale da 5.164,00 a 77.468.00 euro attualmente in vigore, anziché quella
previgente alla legge n. 49 del 2006 dichiarata incostituzionale con la sentenza della
Corte cost. n. 32 del 2014, che prevedeva la multa da 5.164,00 a 10.329,14 euro.
2.3. In prossimità dell’udienza il difensore ha trasmesso memoria in replica alle
osservazioni del P.g., ribadendo che il giudice dell’esecuzione si sarebbe dovuto
attenere, nel determinare la pena pecuniaria, ai limiti edittali della multa fissati, dalla
legge Iervolino -Vassalli, nel minimo in euro 5.164 e nel massimo in euro 10.329,14.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare solo in parte fondato.
2. Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 ha affermato il principio
che, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di
condanna, interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale,
ancorché diversa da quella incriminatrice, ma comunque incidente sulla
commisurazione della pena in espiazione, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare

2011, per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, relativo a

il trattamento sanzionatorio in favore del condannato pur se il provvedimento
“correttivo” da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di
penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla
pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate
incostituzionali (o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi
penali nel tempo, che inibiscono l’applicazione di norme più favorevoli eventualmente
“medio tempore” approvate dal legislatore).
previsto per le droghe cosiddette leggere, Corte cost. n. 32 del 2014 che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale delle modifiche recate all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 dal
d.l. n. 272 del 2005 convertito in legge n. 46 del 2006.
Con le decisioni in data 26/02/2015, nei procedimenti r.g.n. 22621/2014 Jazouli;
r.g.n. 49591 Marcon; r.g.n. n. 48107/2013 Sebbar, le Sezioni Unite, hanno quindi
affermato: che per i delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativi a droghe
c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di patteggiamento sulla base di normativa
dichiarata incostituzionale con la sentenza Corte cost. n. 32 del 2014 deve essere
rideterminata in mitius, avuto riguardo ai più favorevoli limiti edittali, anche nel caso
in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile (Sez. U, informazione
provvisoria n. 5 del 2015); che tanto vale altresì nel caso in cui tali delitti siano stati
ritenuti in continuazione, parimenti dovendo essere rideterminata per detti reati satellite la pena alla luce della più favorevole cornice edittale (Sez. U, n. 22471 del
22/02/2015, Marcon); che analoghe rideterminazioni devono essere effettuata in sede
esecutiva, allorché si tratti di pene applicate con sentenze irrevocabili prima della
pronunzia d’illegittimità costituzionale, «attraverso la rinegoziazione dell’accordo tra le
parti, ratificato dal giudice dell’esecuzione che viene interessato attraverso l’incidente
di esecuzione attivato dall’interessato o dal Pubblico ministero», in sintonia con quanto
previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, informazione provvisoria n. 6
del 2015).
Tali arresti il Collegio condivide, perché essi assicurano un controllo di effettiva
legalità della pena.
3. Tanto posto, il primo motivo di ricorso è fondato, perché, ai sensi dell’art. 30,
comma quarto, I. 11 marzo 1953, n. 87, la pronunzia d’illegittimità costituzionale della
norma in base alla quale è stata pronunziata condanna incide sull’esecuzione del
trattamento sanzionatorio e sugli effetti penali direttamente correlati all’applicazione di
detta norma, e perciò, come ha già rilevato, tra le altre, Sez. 1, n. 53802 del
22/12/2014, Esposito, a seguito di rideterrninazione in mitius della pena per effetto
della dichiarazione d’illegittimità costituzionale di norma incidente in misura
sfavorevole sul trattamento sanzionatorio il Giudice dovrà prendere in considerazione,
ricorrendone i presupposti, anche la richiesta del condannato di concessione del
beneficio della sospensione condizionale, atteso che il potere relativo è già stato
riconosciuto per i casi di revoca di precedenti condanne per intervenuta abrogazione

Nel caso in esame rileva dunque, con riferimento al trattamento sanzionatorio

del reato ex art. 673 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005 – dep.
06/02/2006, Catanzaro, Rv. 232610, in cui si ribadisce la doverosità di seguire
l’interpretazione più adeguata ai principi costituzionali, sviluppando tutte le
potenzialità applicative del potere del giudice dell’esecuzione di adottare i
provvedimenti conseguenti alla revoca della sentenza, ivi compresa la eliminazione di
qualsiasi effetto negativo prodotto dalla sentenza revocata, con il solo limite di quelli
divenuti nel frattempo irreversibili) e di riconoscimento del vincolo della continuazione
233596).
4.

Infondato è, invece, il secondo motivo, perché correttamente il giudice

dell’esecuzione si è rifatto, quanto alla pena pecuniaria, alla previsione edittale del
comma 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo precedente le modifiche
dichiarate costituzionalmente illegittime, non risultando nel caso in esame ritenuta
sussistente dal giudice della cognizione l’ipotesi del comma 5, cui sembrerebbe
riferirsi, invece, il ricorso (e la memoria).
5. L’ordinanza impugnata deve, per conseguenza, essere annullata limitatamente
all’omessa valutazione della possibilità di concedere al condannato la sospensione
condizionale della pena, con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo esame sul
punto. Il ricorso va per il resto rigettato.
P. Q. M .
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria d’inammissibilità
della richiesta di sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul
punto al Tribunale di Paola. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 19 giu. -o 2015

in sede esecutiva (Sez. 1, n. 11583 del 17/02/2006 – dep. 31/03/2006, Albanese, Rv.

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