Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31432 del 19/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31432 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da MONTAPERTO Giovanni, nato a Palermo il 02/07/1975,
avverso il decreto emesso in data 29/05/2014 dal Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Palermo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.

Data Udienza: 19/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo
dichiarava inammissibile l’istanza volta alla concessione delle misure alternative
dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della semilibertà ovvero
della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. Pen., avanzata da
Giovanni MONTAPERTO, detenuto in espiazione della pena [per il reato di cui all’art.
di Palermo, parzialmente riformata in data 27/10/2010 dalla Corte di appello di
Palermo, definitiva il 13/12/2011 [per effetto di Cass. sez. 6, n. 7916 del 13/12/2011,
dep. 2012].
A ragione osservava che il titolo di reato era ostativo, ex art. 4-bis Ord. Pen., alla
concessione delle misure alternative e il MONTAPERTO non risultava essere
collaboratore di giustizia.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Giovanni MONTAPERTO,

personalmente, chiedendone l’annullamento. Denunzia violazione – inosservanza
dell’art. 50 Ord. Pen. di legge osservando:
– che l’art. 50 evocato prevede che i condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis
sono ammessi alla semilibertà dopo l’espiazione di almeno due terzi di pena, dunque
senza alcuna preclusione assoluta, e che l’istante aveva già scontato più di due terzi
della pena;
– che ai sensi dell’art. 4-bis ai condannati per i delitti ivi previsti i benefici possono
essere concessi anche nei casi di collaborazione impossibile, purché non mantengano
collegamenti con la criminalità organizzata, e tali condizioni richiedono un
accertamento di fatto incompatibile con una pronunzia d’inammissibilità de plano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare inammissibile.
2.

Dagli atti risulta che l’istanza avanzata dal ricorrente al Tribunale di

sorveglianza non conteneva neppure un accenno alla sussistenza della condizione della
collaborazione, reale o impossibile, idonea a rimuovere l’ostacolo costituito, ai sensi
dell’art. 4-bis Ord. Pen. per i benefici richiesti, dall’essere il richiedente in espiazione di
pena inflitta per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
A fronte del tenore della domanda, non poteva dunque richiedersi che il Tribunale
di sorveglianza s’interrogasse d’ufficio su tutte le possibili ipotesi idonee ad escludere,
in via di eccezione, la preclusione posta dall’art. 4-bis Ord. Pen.. Anche nella materia
in esame è infatti principio oramai consolidato (a fronte di qualche remota pronunzia
dissonante) che, come osserva Sez. 1, n. 39795 del 26/09/2007, Gioco, Rv. 237741
(conforme, tra moltissime, a Sez. 1, n. 7267 del 30/01/2006, Mazzaferro, rv. 234072;

2_

416-bis cod. pen.] inflittagli con sentenza in data 28/09/2009 del G.u.p. del Tribunale

Sez. 1, n. 38288 del 06/10/2005, Lauro, rv. 232464; Sez. 1, n. 21356 del
24/03/2004, Mininanni, rv. 229018; Sez. 1, n. 1545 del 01/03/2000, Russo, rv.
215815; Sez. 1, n. 2923 del 19/05/1998, Di Quarto, rv. 210868; Sez. 1, n. 4943 del
18/09/ 1997, Santarelli, rv. 208509; Sez. 1, n. 3034 del 18/05/1995, Zito, rv.
202082; Sez. 1, n. 1705 del 23/04/1993, Moretti, rv. 194176) spetta a chi intenda
far valere una situazione che opera in via di eccezione, quantomeno un onere di
allegazione.
consentirebbe di derogare alla regola generale; l’accertamento e la verifica
competendo poi, secondo le regole generali, sul giudice (Sez. 1, n. 29217 del
06/06/2013, Imparato, Rv. 256796; e non dice cosa diversa, nonostante la
massimazione equivoca, Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490, che si
riferisce a situazione in cui «l’istanza era stata avanzata anche sulla base della ritenuta
cd. collaborazione impossibile»).
E’ ovvio, d’altra parte, che il provvedimento che dichiara l’inammissibilità o rigetta
la richiesta che non allegava alcuna condizione che avrebbe consentito di derogare
alla disciplina generale, senza occuparsi d’ufficio della eventuale sussistenza di tali
condizioni non è preclusivo (tra molte, Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Vecchio, Rv.
262596; e più in generale, sulla operatività rebus sic stantibus del cosiddetto giudicato
esecutivo, Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, Servadei, Rv. 250350) alla riproposizione
di altra analoga richiesta, avente il medesimo oggetto (uguale petitum) ma articolata
in base a ragioni nuove (diversa causa petendi), quali, appunto, la sussistenza della
condizione della collaborazione reale, inesigibile o impossibile.
3. Il ricorso, in conclusione, non può che essere rigettato e il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 giugno 015
Il consigliere est sore

Il Presidente

La parte, deve, in altri termini, almeno indicare che si trova nella situazione che

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