Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3143 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3143 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Gheorghica Marius Sarin, n. in Romania il 17/11/1980;

avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, sez. dist. di Giulianova, in data
07/11/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. M. Iurlaro, quale difensore di ufficio, che si è
riportato ai motivi;

RITENUTO IN FATTO

1. Gheorghica Marius Sarin ha presentato, tramite il proprio Difensore, appello
avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 07/11/2011 di applicazione della
pena di euro 3.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 122 e 159 lett. a)
del d. igs. n. 81 del 2008 per non avere provveduto ad evitare l’oscillamento, al
passaggio dei lavoratori, del piano di calpestio del ponteggio metallico e telai
prefabbricati avente lunghezza di circa metri 5.

Data Udienza: 11/12/2013

Con un primo motivo ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine ai
criteri utilizzati per il calcolo della pena tenuto anche conto della intervenuta
definizione con rito abbreviato.
Con un secondo motivo lamenta che nessuno dei punti di cui all’allegato XVIII
richiamato dagli artt. 122 e 159 del d. Igs. n. 81 del 2008 reca alcuna specifica
indicazione su misure atte ad evitare l’oscillamento del piano di calpestio di

riguardo o denotanti l’inadeguatezza del ponteggio, avendo unicamente dato
atto, testualmente, dell’effettivo riscontro della situazione di fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va preliminarmente rilevato che l’appello deve essere convertito in ricorso per
cassazione ex art. 568, comma 5, c.p.p., stante l’inappellabilità della sentenza
impugnata; occorre infatti al riguardo ricordare l’insegnamento delle Sezioni
unite che, con la sentenza n. 45371 del 2001, Bonaventura, Rv. hanno
sostenuto che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento
giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame
diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve
limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell’art. 568 c.p.p.,
comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché
l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre
l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non
necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice
competente. Con la stessa decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed
insieme sufficiente perché il giudice possa compiere la operazione di
qualificazione è la esistenza giuridica di un atto – cioè di una manifestazione di
volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto
giuridico di un determinato tipo – e non anche la sua validità; ciò che conta è
inoltre la volontà oggettiva dell’impugnante – quella cioè di sottoporre a
sindacato la decisione impugnata -, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo
all’errore che potrebbe verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o
anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello
prescritto.

3. Posto quanto sopra, il ricorso, così convertito, è inammissibile perché risulta
sottoscritto da avvocato (Avv. Alessio De Vecchis del foro di Ascoli Piceno) non
2

impalcature e ponteggi; né la sentenza ha evidenziato elementi fattuali al

iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, come imposto dall’articolo
613 c.p.p.. Né sull’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da
avvocato non cassazionista, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen., può
influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell’impugnazione,
espresso in maniera innovativa dall’art. 568 c. p. p., poiché è espressione di
principi generali che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con

1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464; Sez. 3, n. 26905 del
22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 3, n. 2943 del 08/11/1994, Zangarini,
Rv. 200728).

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2013
Il Cons)iier. est.

Il Presidente

la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito (tra le altre, Sez.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA