Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31429 del 19/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31429 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ADINOLFI PASQUALE (RINUNCIANTE) N. IL 17/03/1988
avverso l’ordinanza n. 801/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 10/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Uti~ifeAset.-;

Data Udienza: 19/06/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 36.408/2014

R.G. *

Udienza del 19 giugno 2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Enrico Delehaye, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e
per la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

— Con ordinanza deliberata il 10 giugno 2014 e depositata il 17 giugno 2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta del condannato Pasquale Adinolfi di affidamento in prova ai servizi sociali ha dichiarato inammissibile la gradata istanza di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
i.

2. – Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero
del difensore di fiducia, avvocato Enrico Bucci, dichiarando promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma i, lettere
b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della
legge, in relazione agli articoli 47 Ordinamento penitenziario, 133 e
203 cod. pen.nonché mancanza, contraddittorietà della motivazione
ritenuta apparente.

3. — Con atto dell’il ottobre 2014 il ricorrente ha personalmente rinunciato alla impugnazione.
4. — La intervenuta rinuncia al ricorso comporta l’effetto giuridico
della inammissibilità della impugnazione ai sensi dell’articolo 591,
comma i, lettera d), cod. proc. pen.

5. — Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte
determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 36.408/2014 R.G. *

Udienza del 19 giugno 2015

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla
Cassa delle ammende.

Così deciso, addì 19 giugno 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA