Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31428 del 19/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31428 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da CALBI Vincenzo, nato a Policoro il 13/2/1960,
avverso l’ordinanza emessa in data 26/04/204 dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Piacenza.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato.

Data Udienza: 19/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Piacenza, decidendo quale giudice dell’esecuzione in forza della sentenza Corte cost. n.
32 del 2014, ha rideterminato in 4 anni di reclusione e 51.656,00 euro di multa la
pena (di 4 anni e 6 mesi di reclusione e 15.000 euro di multa) applicata a Vincenzo
CALBI, con sentenza ai sensi degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen. in data 5 maggio
leggere (hashish), commesso il 16 settembre 2010, in concorso di circostanze
attenuanti generiche prevalenti.
A ragione osservava che, atteso il quantitativo di droga, la pena doveva essere
applicata, ferme le circostanze attenuanti generiche già riconosciute, nel massimo
edittale pari a 150 milioni di euro (77.468,53 euro) e quindi andava ridotta per il rito.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il condannato a mezzo del
difensore avvocato Mauro Pontini, chiedendone l’annullamento.
Denunzia violazione di legge e vizi della motivazione, deducendo,
sostanzialmente, che in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di
legittimità, il giudice dell’esecuzione aveva inopinatamente aumentato la pena
pecuniaria, che non risultava illegale, e applicato il massimo della pena edittale
omettendo di valutare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche già
riconosciuta dal giudice di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare fondato.
2. Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 ha affermato il principio
che, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di
condanna, interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale,
ancorché diversa da quella incriminatrice, ma comunque incidente sulla
commisurazione della pena in espiazione, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare
il trattamento sanzionatorio in favore del condannato pur se il provvedimento
“correttivo” da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di
penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando – tuttavia – i limiti
fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle
dichiarate incostituzionali (o comunque derivanti dai principi in materia di successione
di leggi penali nel tempo, che inibiscono l’applicazione di norme più favorevoli
eventualmente “medio tempore” approvate dal legislatore).
Nel caso in esame rileva dunque, con riferimento al trattamento sanzionatorio
previsto per le droghe cosiddette leggere, Corte cost. n. 32 del 2014 che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale delle modifiche recate all’art. 3 d.P.R. n. 309 del 1990 dal

2–

2011, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, relativo a droghe

d.l. n. 272 del 2005 convertito in legge n. 46 del 2006.
Con le decisioni in data 26/02/2015, nei procedimenti r.g.n. 22621/2014 3azouli;
r.g.n. 49591 Marcon; r.g.n. n. 48107/2013 Sebbar, le Sezioni Unite, hanno quindi
affermato: che per i delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativi a droghe
c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di patteggiamento sulla base di normativa
dichiarata incostituzionale con la sentenza Corte cost. n. 32 del 2014 deve essere
rideterminata in mitius, avuto riguardo ai più favorevoli limiti edittali, anche nel caso
provvisoria n. 5 del 2015); che tanto vale altresì nel caso in cui tali delitti siano stati
ritenuti in continuazione, parimenti dovendo essere rideterminata per detti reati satellite la pena alla luce della più favorevole cornice edittale (Sez. U, n. 22471 del
22/02/2015, Marcon); che analoghe rideterminazioni devono essere effettuata in sede
esecutiva, allorché si tratti di pene applicate con sentenze irrevocabili prima della
pronunzia d’illegittimità costituzionale, «attraverso la rinegoziazione dell’accordo tra le
parti, ratificato dal giudice dell’esecuzione che viene interessato attraverso l’incidente
di esecuzione attivato dall’interessato o dal Pubblico ministero», in sintonia con quanto
previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, informazione provvisoria n. 6
del 2015).
Tali arresti il Collegio condivide, perché essi assicurano un controllo di effettiva
legalità della pena.
3. I principT richiamati non risultano applicati nel caso in esame, poiché il giudice
dell’esecuzione non solo ha deciso senza alcun previo invito alla rinegoziazione
dell’accordo, ma ha addirittura violato il divieto di rimodulazione della pena in senso
peggiorativo, aumentando la pena pecuniaria e considerando nella sostanza
equivalenti le circostanze attenuanti generiche già riconosciute quali prevalenti dal
giudice della cognizione.
3. L’ordinanza impugnata deve, per conseguenza, essere annullata con rinvio al
giudice dell’esecuzione perché, previo invito alle parti alla rinegoziazione dell’accordo
proceda a nuovo esame.
P.Q. M .
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Piacenza.
Così deciso il 19 giu

o 2015

Il consigliere es nsore

Il Presidente

in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile (Sez. U, informazione

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