Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31426 del 03/06/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31426 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
GIOFFRE’ CARMELA N. IL 01/04/1954
avverso l’ordinanza n. 43/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANZARO, del 26/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. rh.SquhLg
Ps y,5 iL. ka.
t5LZWR, e 4,..„„,,,,Ltp,….tAro
Uditi difensor Avv.;
uk&v)ra cul
z—pkihoyo,
Data Udienza: 03/06/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 26.09.2014 la Corte d’assise d’appello di Catanzaro, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato condonata nella misura di anni
3 di reclusione, ai sensi della legge n. 241 del 2006, la pena di anni 21 di
reclusione inflitta a Gioffrè Carmela con sentenza irrevocabile, pronunciata il
27.05.2010, della medesima Corte territoriale, ritenendo applicabile l’indulto per
effetto dell’esclusione dell’aggravante contestata di cui all’art. 7 legge n. 203 del
1991, cristallizzata nel dispositivo della sentenza, e dell’irrogazione della pena
reato (omicidio premeditato aggravato dai motivi abietti), per effetto del
riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 1
comma 2 lett. d) legge n. 241 dei 2006, 7 legge n. 203 del 1991 e 672 del
codice di rito, rilevando che l’accertamento concreto, operato in sentenza dal
giudice della cognizione, che l’omicidio era stato commesso per la finalità di cui
all’art. 7 legge n. 203 del 1991 inibiva l’applicazione dell’indulto, a prescindere
dal fatto che la circostanza ostativa non avesse inciso sulla determinazione del
trattamento sanzionatorio inflitto alla Gioffrè.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667 comma 4
cod.proc.pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’assise
d’appello di Catanzaro perché proceda al relativo giudizio.
2. Costituisce principio affermato in modo costante da questa Corte, in coerenza
all’inequivoco dettato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 672
comma 1 e 667 comma 4 del codice di rito, che avverso i provvedimenti in
materia di indulto adottati dal giudice dell’esecuzione, la parte che intenda
dolersi della decisione è legittimata a esperire il rimedio dell’opposizione davanti
allo stesso giudice dell’esecuzione, e non già direttamente il ricorso per
cassazione, che sarà invece proponibile soltanto avverso l’ordinanza resa all’esito
del procedimento in contraddittorio instaurato mediante l’opposizione e celebrato
nelle forme previste dall’art. 666 cod.proc.pen.; lo strumento dell’opposizione
riveste, infatti, carattere esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito non
solo quando il giudice dell’esecuzione abbia ritualmente proceduto de plano e
senza formalità, ma anche nell’ipotesi in cui abbia erroneamente provveduto nel
contraddittorio delle parti; qualora infatti si ritenesse consentito il ricorso
immediato a questa Corte, il ricorrente verrebbe concretamente privato della
1
detentiva temporanea, in luogo di quella dell’ergastolo prevista dal titolo del
fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale,
diversamente dal giudice di legittimità, ha una cognizione piena delle doglianze
dell’interessato, che può esaminare anche nel merito (ex multis Sez. 1 n. 23606
del 5/06/2008, Rv. 239730; Sez. 6 n. 35408 del 22/09/2010, Rv. 248633; Sez.
1 n. 33007 del 9/07/2013, Rv. 257006).
3. Questa Corte è stata pertanto erroneamente investita dell’impugnazione, che
tuttavia, in forza del principio di conservazione stabilito dall’art. 568 comma 5
del codice di rito, non va dichiarata inammissibile ma deve essere qualificata
22/09/2010, Rv. 248634), con conseguente trasmissione degli atti al giudice
dell’esecuzione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti alla
Corte d’assise d’appello di Catanzaro.
Così deciso il 3/06/2015
come opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. (Sez. 6 n. 35408 del