Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31425 del 03/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 1 Num. 31425 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da PRUITI Giuseppe, nato a Bronte il 28/06/1969,
avverso l’ordinanza emessa in data 26/09/2014 dalla Corte di assise di
appello di Catania.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 03/06/2015

Ritenuto
che con l’ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Catania ha
rigettato la richiesta di applicazione dell’indulto avanzata da PRUITI Giuseppe;
che a ragione ha osservato che la pena dell’ergastolo non è suscettibile di
indulto ai sensi della legge n. 241 del 2006 di cui si chiedeva l’applicazione;
che ricorre il PRUITI, il quale chiede l’annullamento del provvedimento
rilevando che il giudice del merito non avrebbe considerato che liberazione
condizionale, liberazione anticipata e semilibertà rendono di fatto temporanea la

Considerato
che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale, quale giudice
dell’esecuzione, a norma degli artt. 672, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc.
pen.;
che avverso di esso è dunque proponibile soltanto l’opposizione prevista dal
medesimo comma 4 dell’art. 667, non essendo specificamente previsto il ricorso
per saltum e riferendosi l’art. 569 cod. proc. pen. solo alle sentenze;
che secondo giurisprudenza consolidata, la regola vale anche nei casi in cui
il provvedimento sia stato reso, senza necessità, all’esito della procedura
camerale anziché de plano (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014
Matuozzo, Rv. 259454; Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv.
257006; conf. n. 41078 del 2008 Rv. 242195, n. 1008 del 2009 Rv. 242510, n.
37134 del 2009 Rv. 245130, n. 35408 del 2010 Rv. 248633, n. 11770 del 2012
Rv. 252572, n. 4083 del 2013 Rv. 254812, n. 48495 del 2013 Rv. 258079) e tale
orientamento il Collegio condivide, giacché esso assicura un doppio grado di
merito e appare dunque di maggior favore per il ricorrente;
che nulla osta, tuttavia, a qualificare il ricorso come opposizione, ex art.
568, comma 5, c.p.p. – che costituisce espressione del più generale principio
della conversione dell’atto invalido in quello valido del quale ha i contenuti – e a
trasmettere gli atti alla Corte di assise di appello di Catania perché giudichi ai
sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. della opposizione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di assise di appello di Catania.
Così deciso il 3 giugno 2015
Il consigliere este sore

Il Presidente

pena perpetua.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA