Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31422 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31422 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da ARLISTICO Domenico, nato a Napoli il 28/04/1955,
avverso l’ordinanza emessa in data 06/04/2014 dal Tribunale di Napoli.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la qualificazione del
ricorso come appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli,
sezione misure di prevenzione.

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Data Udienza: 03/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione misure di
prevenzione, rigettava la richiesta, avanzata nell’interesse di Domenico
ARLISTICO, di sospensione dell’esecuzione della misura di prevenzione personale
disposta con provvedimento del Tribunale di Napoli del 16/03/2007, in vista della
rivalutazione della pericolosità resa necessaria dall’essere stato l’ARLISTICO in
stato di detenzione dal momento della applicazione sino al 19 marzo 2013.

mezzo del difensore, avvocato Fabio Marfella, chiedendone l’annullamento:
2.1. per violazione del contraddittorio, essendo stata la decisione assunta de
plano;
2.2. per la manifesta illogicità del diniego della applicazione, alla situazione
del ricorrente, dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
291 del 2013.
3. Con ordinanza in data 18/03/2014 la Corte di appello di Napoli ha
qualificato l’appello alla stregua di ricorso avverso provvedimento emesso, a
seguito d’incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc.
pen., e ha trasmesso gli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che non può ritenersi corretta la qualificazione
dell’appello alla stregua di ricorso sull’assunto che quello rigettato dal Tribunale
era sostanzialmente un incidente d’esecuzione.
Come giustamente rileva il Procuratore generale, infatti, l’istanza rivolta dal
ricorrente al Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura di
prevenzione circa sette anni prima, era sostanzialmente una richiesta di
procedere alla doverosa rivalutazione della pericolosità (che il Tribunale avrebbe
dovuto, per altro, già compiere d’ufficio) alla luce e in considerazione dei principi
affermati da Corte cost. n. 291 del 2013, atteso il lungo periodo di detenzione
medio tempore sofferto.
E la sentenza della Corte costituzionale ha espressamente escluso che la
procedura da seguire in tale caso potesse essere ricondotta all’incidente
d’esecuzione, dovendo piuttosto essere seguito il procedimento previsto dall’art.
7, secondo comma, I. n. 1423 del 1956 (ora art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del
2011): nel quale, in virtù del richiamo alla procedura concernente le misure di
sicurezza, non è consentito provvedere ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod.
proc. pen., e in cui, per giurisprudenza costante, deve applicarsi la disciplina che
prevede il ricorso in appello; non potendosi dunque in alcun caso proporre
direttamente ricorso in Cassazione avverso la decisione del Tribunale (cfr. Sez.
7, n. 14688 del 24/02/2009, Rv. 243219; Sez. 6, n. 39763 del 27/09/2012, Rv.

2

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso in appello l’ARLISTICO, a

254001; nonché, per decisione in fattispecie affatto analoga, Sez. 1, n. 4001 del
09/01/2014, Rv. 258047)
Mentre l’asserzione del Tribunale che la sentenza della Corte costituzionale
non sarebbe stata riferibile al caso in esame, non soltanto appare fondata su
argomenti quantomeno discutibili, ma attiene semmai alla valutazione di merito
sulla fondatezza della domanda, non già alla forma da seguire per decidere sulla
stessa.
2. Ne consegue che l’ordinanza con cui la Corte di appello, in data 18 marzo
questa Corte, deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti alla
Corte di merito perché decida sull’appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza della Corte di appello di Napoli in data
18/03/2014 e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello per
l’ulteriore corso.
Così deciso il 3 giugno 2015
Il consigliere e ensore

Il Presidente

2014, ha qualificato l’appello ricorso per Cassazione e ha trasmesso gli atti a

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