Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31420 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31420 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INCARBONE ATTILIO N. IL 04/01/1955
avverso l’ordinanza n. 3188/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 18/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO
lette/si-tele’ conclusioni del PG Dott. F
9 b32-

C,71-4–ta

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/05/2015

Ritenuto in fatto.

1.11 18 giugno 2014 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava le istanze
avanzate da Attilio Incarbone, volte ad ottenere l’affidamento in prova al servizio
sociale o la detenzione domiciliare.
Il Tribunale valorizzava, ai fini del diniego dei benefici richiesti, la pericolosità

ufficio postale, per plurimi episodi di peculato, truffa,e gravato da precedenti per i
delitti previsti dagli artt. 640, 648 e 367 c.p., oltre che per la fattispecie
depenalizzata di emissione di assegni a vuoto, nonché da numerose pendenze per
fatti successivi della stessa indole (una serie di falsi e truffe commessi fino al 2012).
Il Tribunale metteva, inoltre, in luce la circostanza che Incarbone non aveva mai

tentato di risarcire le vittime, manteneva uno stile di vita improntato alla
improvvisazione e alla dipendenza economica da altri e non aveva avviato un serio
percorso di rivisitazione critica del proprio passato deviante.
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite
il difensore di fiducia, Incarbone il quale lamenta inosservanza ed erronea
applicazione dell’art. 47 1. n. 354 del 1975 e vizio della motivazione in ordine alle
ragioni poste a base del provvedimento adottato, tenuto conto del fine pena residuo,
della relazione positiva dell’Uepe, dell’avvenuta revisione critica del proprio
passato, dello svolgimento di un’attività lavorativa saltuaria.

Considerato in diritto.

Il ricorso non è fondato.
1.Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a
delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da
varie pendenze giudiziarie, deve ritenersi giustificato il giudizio prognostico
negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure
alternative al regime carcerario, tanto più se manchino concreti e precisi elementi
indicativi del recupero sociale (Sez. 1, n. 25882 del 9 aprile 2001; Sez. I, n. 4553
del 21 giugno 2000; Sez. 1, n. 1088 del 14 febbraio 1997).
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non è,
quindi, sufficiente l’assenza di indicazioni negative, ma occorre che risultino

1

sociale manifestata da Incarbone, condannato, quale direttore unico di una filiale di

elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito positivo della
prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
3.Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più
generale principio per il quale l’opportunità del trattamento alternativo non può
prescindere, dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del
passato delinquenziale e di risocializzazione – che va motivatamente escluso

concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di
ammettere a tali misure presuppone la verifica dell’esistenza dei presupposti
relativi all’emenda del soggetto e alla finalità rieducative.
4. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur

non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di
una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però,
avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i
fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare
concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua
personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la
richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9 luglio 2009; Sez. 1, n. 1501 del
12 marzo 1998)
Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, perciò, la natura e la gravità
dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di
partenza per l’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente
valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente
serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi
essenziali per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e
l’assenza di pericolo di recidiva.
5.Nel caso in esame il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, in
quanto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha evidenziato che
Incarbone non ha avviato un serio processo di revisione critica — a sua volta
espressivo di una diminuita pericolosità sociale — e, in tale ottica, ha correttamente
messo in luce il mancato risarcimento, almeno parziale, delle vittime, l’assenza di
un obiettivo mutamento di vita, la mancanza di una concreta prospettiva
risocializzante, l’esistenza di numerose pendenze per fatti della stessa indole
successivamente commessi.
2

attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi – oltre che dalla

6.A1 rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma, il 5 maggio 2015.

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