Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31419 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31419 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORIGI MATTEO N. IL 10/12/1989
avverso l’ordinanza n. 136/2014 TRIBUNALE di RAVENNA, del
18/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sgRtite le conclusioni del PG Dott. A–

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)

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/05/2015

Ritenuto in fatto.

1.11 3 marzo 2014 il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice
dell’esecuzione, disponeva nei confronti di Matteo Morigi l’applicazione della
sanzione principale originariamente disposta, pari a quattro mesi di arresto e cento
euro di ammenda non avendo lo stesso adempiuto agli obblighi del lavoro di
pubblica utilità.

il quale lamenta violazione della legge processuale per omessa notifica a lui e al suo
difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale.

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato.
1.0ccorre premettere che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un
“error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p., la Corte di
cassazione è “giudice anche del fatto” e per risolvere la relativa questione può — e
talora deve necessariamente — accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame
che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta
illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. (Sez. Un. 31 ottobre
2001, ric. Policastro, rv. 220092).
2.Nel caso di specie, dall’esame degli atti, non risulta la notifica all’interessato e
al suo difensore del decreto di fissazione dell’udienza camerale.
Si tratta di una nullità assoluta concernente la partecipazione all’udienza
dell’interessato e del suo difensore ai fini del pieno ed effettivo esercizio del diritto
di difesa (Sez. U., 26 marzo 2015, ric. Maritan).
S’impone, quindi, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con
conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Ravenna.
Così deciso, in Roma, il 5 maggio 2015.

2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Morigi

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