Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31418 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31418 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FREDA MICHELE N. IL 09/11/1982
avverso il decreto n. 570/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 18/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GUeeiLl e at,

.1.9-

–a CO -1-A-AC7

Uditi difensor Avv.;

e.-2,LeAto

Data Udienza: 05/05/2015

Ritenuto in fatto.

1.Con decreto emesso de plano il Presidente del Tribunale di Torino dichiarava
inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da
Michele Freda, atteso che nei confronti dell’istante era stata revocata la misura
alternativa con ordinanza del 10 ottobre 2012 e non erano trascorsi tre anni ai sensi
dell’art. 58-quater ord. pen.

tramite il difensore di fiducia, Freda, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta violazione di legge in base alla considerazione che non sussistevano i
presupposti per la deliberazione senza previa instaurazione del contraddittorio.
Lamenta erronea applicazione dell’ari 58 quater ord. pen, atteso che, in una
prospettiva costituzionalmente orientata, è vietata qualsiasi forma di rigido
automatismo nella preclusione dei benefici penitenziari.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1. La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata

per il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p. e il relativo
modello procedimentale è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio
con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del combinato disposto degli
artt. 678, comma 1, e 666, comma 2, c.p.p., la decisione di inammissibilità
dell’istanza, con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, è
adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta
infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una
richiesta già rigettata.
Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative
condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla
regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio,
stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666,
comma 2, c.p.p., è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e
per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata
per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la
valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e
alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. I, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv.
1

2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,

220687; Cass., Sez. I, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. I, 30 ottobre
1996, n. 5642, rv. 206445).
2. Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di
inammissibilità è stato correttamente adottato alla luce del chiaro disposto dell’art.
58, comma 2, ord. pen. che vieta (tra l’altro) la nuova concessione — prima del
decorso di un periodo minimo stabilito dalla legge – dell’affidamento in prova al

medesima misura.
3. Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 58 quater ord. pen. , così
come da ultimo novellato dalla 1. n. 251 del 2005, impone di ritenere che, in
presenza della revoca di una misura alternativa alla detenzione in carcere quale, nel
caso di specie, l’affidamento in prova al servizio sociale, il divieto di reiterazione
della misura previsto dalla norma debba intendersi riferito alla medesima tipologia
di beneficio e non ad una misura alternativa diversa da quella in precedenza
applicata. A favore di tale conclusione militano plurime argomentazioni di tipo
letterale e logico-sistematico.
Sotto il primo profilo è da evidenziare che l’interpretazione letterale della norma
appare inequivocabile nel senso che l’applicazione di una specifica misura è
preclusiva per il futuro della stessa misura, come si desume dalla indicazione degli
specifici benefici e dalla previsione che ciascuno di essi non possa essere concesso
più di una volta.
Anche l’interpretazione logico-sistematica conduce alla stessa conclusione,
poiché ogni misura penitenziaria ha presupposti e finalità diverse che il legislatore
ha sempre tenuto ben presenti e distinti, laddove ha riservato una autonoma e
specifica regolamentazione a ciascuna delle misure.
Infine da numerose decisioni della Corte Costituzionale (sentenze n. 306/1993,
173/1999, 445/1997, 257/2006) emerge una trama interpretativa unitaria, in base
alla quale l’automatica preclusione dell’accesso ai benefici penitenziari e una scelta
general-preventiva si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della
pena e vanificherebbe i principi di proporzione e di individualizzazione della stessa
che caratterizzano il trattamento penitenziario.
Tanto premesso, peraltro, nel caso di specie il provvedimento impugnato è,
all’evidenza, esente da qualsiasi censura, atteso che la nuova misura alternativa

2

servizio sociale al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca della

invocata era della medesima natura e tipologia di quella in precedenza revocata e
non era trascorso il periodo minimo stabilito dalla legge per reiterarlo.
4.Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una

616 c.p.p.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 5 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in curo mille, ai sensi dell’ art.

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