Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31412 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31412 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da DELLE DONNE Sergio, nato a Vasto il 10/09/1973,
avverso la sentenza n. 1832/2013 emessa in data 04/04/2014 dalla Corte
di appello dell’Aquila.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello dell’Aquila ha confermato,
quanto ad affermazione di responsabilità, la sentenza emessa in data 3 marzo
2011 dal Tribunale di Vasto, che aveva condannato Sergio DELLE DONNE per il
reato previsto dall’art. 12 legge n. 497 del 1974 (recte, art. 4 I. 2 ottobre 1967,
n. 895, come modificato dalla I. n. 497 del 1974) commesso il 4 febbraio 2007,
in relazione al porto di due proiettili cal. 9 parabellum GFL, trovati all’interno

1

Data Udienza: 03/06/2015

della vettura di cui il DELLE DONNE aveva la disponibilità.
Riconosciuta tuttavia l’attenuante di cui all’art. 5 I. 2 ottobre 1967, n. 895,
la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado in punto di pena,
riducendola ad otto mesi di reclusione e 100 euro di multa.
2. Ha proposto ricorso DELLE DONNE Sergio, personalmente, chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata. Denunzia, con motivo formalmente
unico:
2.1. erroneità e contraddittorietà della motivazione sull’affermazione di
proprietà dell’imputato e il suo atteggiamento all’atto della perquisizione
dimostrava che ignorava che all’interno vi fossero detti proiettili;
2.1. mancanza assoluta di motivazione sul secondo motivo d’appello, con il
quale si era dedotto che non vi era prova dell’efficienza ed idoneità all’uso dei
proiettili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Osserva il Collegio che le doglianze prospettate nel ricorso sono

quantomeno infondate.
La sentenza impugnata puntualmente ha difatti già ineccepibilmente risposto
alle medesime deduzioni, corrispondenti alle osservazioni articolate nell’atto
d’appello, osservando che secondo quanto riferito dal verbalizzante: (I)
l’imputato si era qualificato proprietario dell’auto e che la moglie, intestataria
dell’autovettura, aveva del pari confermato che il marito ne aveva la
disponibilità; (II) i due proiettili parabellum sequestrati erano efficienti e muniti
di detonatore.
Le censure attengono dunque alla valutazione di dati probatori che risulta
plausibilmente effettuata dai giudici del merito, ed é perciò insindacabile in
questa sede.
2. Va tuttavia, d’ufficio, rilevato che la qualificazione del fatto costituito dalla
reato ai sensi della I. 2 ottobre 1967, n. 895, sul presupposto che i proiettili cal.
9 GFL “parabellum” sequestrati fossero da considerare proietti da guerra, è
errata.
La pistola semiautomatica 9 x 19 “parabellum” ha, difatti, oramai natura di
arma comune da sparo, con la conseguenza che le cartucce cal. 9 x 19 GFL, che
ne costituiscono la naturale dotazione, devono essere considerate munizioni di
arma comune da sparo. E poiché l’art. 7 legge n. 895 del 1967, che estende la
punizione dei fatti previsti agli artt. 2 e 4 della stessa legge alle armi comuni da
sparo non fa menzione anche delle munizioni, la detenzione e il porto di detti
proiettili, in quanto riferibili ad armi comuni da sparo, integra soltanto,
rispettivamente, le contravvenzioni previste dall’art. 697 cod. pen. e dall’art. 699
cod. pen., (v., tra molte, Sez. 1, n. 6875 del 05/12/2014, dep. 2015, Colitti, Rv.

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responsabilità, perché la vettura in cui erano stati trovati i proiettili non era di

F

262609; Sez. 1, n. 52170 del 29/10/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 261602; Sez.
1, n. 52526 del 17/09/2014, Raso, Rv. 262186).
Il fatto contestato va dunque qualificato alla stregua della contravvenzione
prevista dall’art. 699„cod. pen. ed essendo stato commesso il 4 febbraio 2007,
non solo è oggi prescritto, ma lo era anche al momento della sentenza d’appello
(del 4 aprile 2014).
3. La sentenza impugnata deve per tale ragione essere annullata senza
rinvio perché il fatto, qualificato come contravvenzione ai sensi dell’art. 699 cod.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il reato, qualificato ai sensi dell’art.
694 cod. pen., è estinto per prescrizione.
Così deciso il 3 giugno 2015
Il consigliere

ensore

Il Presidente

pen., è estinto per prescrizione.

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