Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31409 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31409 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLO IACONO VINCENZO N. IL 14/11/1959
avverso la sentenza n. 1861/2013 TRIBUNALE di NOLA, del
04/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r5 .
che ha concluso per t (
Lb-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 03/06/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 4 aprile 2014 il Tribunale di Noia, in composizione monocratica, dichiarava

Vincenzo Dello Iacovo colpevole del reato previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, 1. n.
110 del 1975 e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di
trecentocinquanta euro di ammenda.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, il quale formula le seguenti censure.

dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, in assenza di elementi
obiettivi comprovanti l’assenza di diligenza nella custodia dell’arma, che era
autorizzato a detenere, considerato che l’imputato aveva chiuso a chiave l’auto
dentro la quale aveva riposto, occultato sotto il sedile il borsone contenente l’arma.
Deduce, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in
relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Con riferimento al primo motivo di censura, il Collegio osserva quanto segue.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il generico dovere di diligenza
nella custodia delle armi, posto dall’art. 20, comma 1, parte prima della 1. 110/75 a
carico di chiunque detenga legittimamente armi, consiste nel complesso di cautele
poste in essere, nelle specifiche situazioni di fatto, da una persona di normale
prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit. Tale dovere non deve
essere confuso con quello, specifico, che impone di adottare efficienti difese
antifurto, sancito dalla seconda parte dello stesso primo comma dell’art. 20, soltanto
a particolari categorie di soggetti (rivenditori e collezionisti di armi), né con quello
previsto dall’art. 20-bis, diretto ad impedire che armi, munizioni ed esplosivi
vengano in possesso di minori, di incapaci, di tossicodipendenti o di persone
imperite nel maneggio degli stessi (Sez. 1, n. 1868 del 21/01/2000; Sez. 1, n.
46265 del 06/10/2004; Sez. 1, n. 16609 del 11/02/2013 Sez. I, 4 novembre 1999,
Digrandi; Cass., Sez. I, 19 dicembre 1994, Rossi). La valutazione relativa
all’idoneità delle misure adottate e alla diligenza esplicata è rimessa al prudente
apprezzamento del giudice di merito, il quale è tenuto a dare logica ed adeguata
motivazione sul punto (Sez. I, 1 luglio 1994, Cammariere; Cass., Sez. VI, 8
1

Lamenta carenza della motivazione circa gli elementi posti a base

settembre 1992, Argentieri). L’applicazione di tali principi di diritto al caso di
specie – quale risulta dalle circostanze di fatto indicate nella sentenza impugnata rivela che la dichiarazione di colpevolezza rappresenta il risultato di una corretta
interpretazione della norma incriminatrice di cui all’art. 20, comma 1 della 1. n.
110/75, calata nel contesto dello specifico caso sottoposto al vaglio del giudice,
caratterizzato dalla custodia temporanea dell’arma all’interno di un borsone lasciato
all’interno dell’auto, parcheggiata temporaneamente, chiusa a chiave, sulla pubblica

2.In merito alla restante parte della censura il Collegio osserva che li controllo
affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni
di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale
vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto
priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da
risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il
filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da
far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28
maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in
riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 2, c.p.p.,
non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
mancanza di diligenza nella custodia della pistola “Smith & Wesson” regolarmente
detenuta.
3.Manifestamente infondata è anche la seconda censura, essendo stato il diniego
delle circostanze attenuanti generiche e il complessivo trattamento sanzionatorio
fondati sui principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

2

s(

)

via Sez. 1, n. 24271 del 13/05/2004

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa
l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost, sent. n. 186
del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma, il 3 giugno 2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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