Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31408 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31408 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da RICCIARDI Francesco, nato a Monteverde il
23/12/1970,
avverso la sentenza emessa in data 19/12/2013 dalla Corte di appello di
Napoli in riforma della sentenza emessa in data 31/03/2010 dal Tribunale di
SanrAngelo dei Lombardi.
Visti gli atti, le sentenze impugnate, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
emessa dalla Corte di appello il 19/12/2013.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 31 marzo 2010 il Tribunale di Sant’Angelo dei
Lombardi condannava Francesco RICCIARDI alla pena di 200 euro di ammenda
per il reato di cui agli artt. 38 r.d. n. 773 del 1931 e 697 cod. pen. accertato il 25

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Data Udienza: 03/06/2015

luglio 2007, relativo all’omessa tempestiva denunzia dell’acquisto, per
successione, di un fucile ad avancarica “Bastrilli G” con acciarino a percussione,
classificabile come arma antica.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello il RICCIARDI con atto datato
13 maggio 2010, a mezzo del difensore, avvocato Michele De Lorenzo (iscritto
all’Albo degli avvocati cassazionisti a far data dal 27 maggio 2011), con delega
sottoscritta in calce al ricorso.
In data 11/12/2013 altro difensore, l’avvocato Luigi Alaia (non iscritto
istanza di fissazione dell’udienza per la celebrazione del giudizio di appello.
Con sentenza predibattimentale, pronunciata in camera di consiglio il
19/12/2013, depositata il 20/12/2013, la Corte di appello dichiarava non doversi
procedere nei confronti del RICCIARDI, essendo il reato a lui ascritto estinto per
prescrizione.
Secondo l’attestazione di cancelleria, la sentenza veniva notificata
all’imputato e al suo difensore in data 11/04/2014.
Nel frattempo, il 24/01/2014, il RICCIARDI, tramite il difensore avvocato
Alaia, aveva depositato nella cancelleria della Corte di appello formale rinunzia
alla prescrizione, personalmente sottoscritta.
Il 17/04/2014 l’avvocato Luigi Alaia depositava istanza di fissazione
dell’udienza di trattazione del processo, segnalando che la sentenza
predibattimentale era stata notificata in data 08/04/2014, ma che in data 24
gennaio 2014 il RICCIARDI aveva dichiarato di rinunciare alla prescrizione.
Con provvedimento del 30/04/2015 la Corte di appello, ritenuto che detta
istanza poteva essere «sussunta quale gravame al Giudice di legittimità, ex art.
568, comma 5, c.p.p.», ordinava trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso (tale è stato qualificato dalla Corte di appello l’atto in data
17/04/2014 con cui si contestava la sentenza emessa in data 19/12/2013 dalla
stessa Corte di appello, che in riforma della sentenza in data 31/03/2010 del
Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti di Francesco
RICCIARDI, essendo il reato estinto per prescrizione) è inammissibile.
2. Va osservato che la sentenza del Tribunale, emessa il 31 marzo 2010,
recando condanna del Ricciardi alla sola pena di 200 euro di ammenda, non era,
ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., appellabile, ma solo ricorribile
per Cassazione.
L’appello sarebbe stato, dunque, da qualificare ricorso, e non ostava a tale
qualificazione il fatto che fosse formalmente sottoscritto da difensore (avvocato
Michele De Lorenzo) all’epoca non iscritto nell’albo speciale della Corte di

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all’Albo degli avvocati cassazionisti), depositava nell’interesse del RICCIARDI

cassazione, giacché l’impugnazione recava in calce l’atto di nomina del difensore
sottoscritto dall’imputato, al quale poteva assegnarsi valore di implicita, ma
evidente, condivisione della dichiarazione e dei motivi d’impugnazione, così
quindi fatti propri dall’imputato (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D’Avino, Rv.
241355).
L’impugnazione non poteva, in ogni caso, essere esaminata dalla Corte di
appello.
Ancor meno poteva essere oggetto di sentenza predibattimentale, perché è
principio consolidato che il rinvio di cui all’art. 598 cod. proc. pen. alle norme sul
469 cod. proc. pen.
Nel caso in esame poi, non solo la Corte di appello non era competente a
decidere sull’impugnazione e non poteva emettere sentenza predibattimentale,
ma neppure poteva, come ha fatto, decidere de plano, senza interpellare le parti,
perché l’art. 469 cod. proc. pen. presuppone che siano sentiti Pubblico ministero
e imputato e che nessuno di essi s’opponga.
Tuttavia, a seguito di tale decisione risulta avanzata solamente, da altro
difensore dell’imputato, avvocato Luigi Alala, una sorta di protesta
dell’intervenuta rinuncia alla prescrizione e di richiesta, perciò, di fissazione
dell’udienza di discussione dell’appello, che la Corte di appello ha qualificato alla
stregua di ricorso, intendendola quale sostanziale domanda di (previo)
annullamento della sentenza predibattimentale e ha trasmesso alla Corte di
Cassazione.
Ma detta istanza, che obiettivamente implicava una richiesta di
annullamento (o revoca) della sentenza predibattimentale di prescrizione, come
ricorso è inammissibile perché l’avvocato Luigi Alaia non era (e non é) iscritto
nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, e
neppure il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art.
568, comma 5, cod. proc. pen. può consentire di derogare alle norme che
formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U,
n. 31297 del 28/04/2004 CC TerKuci, Rv. 228119).
Le disposizioni del codice di rito concernenti modi, forme e termini per la
proposizione delle impugnazione operano difatti anche con riferimento al ricorso
per cassazione avverso gli atti abnormi, facendo eccezione le sole ipotesi
d’impugnazione tardiva avverso provvedimenti che, per la loro radicale
estraneità al sistema, possono essere ricondotti alla categoria dell’inesistenza
materiale o giuridica, che addirittura ne impedisce il passaggio in giudicato:
situazione certamente non ricorribile nel caso in esame, di sentenza
predibattimentale emessa da giudice funzionalmente incompetente e in
violazione del contraddittorio: certamente anomala, ma mai validamente
impugnata (e perciò oramai definitiva).
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e –

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giudizio di primo grado non comprende l’eccezionale procedura prevista dall’art.

per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del
2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.

Il consigliere e ensore

Il Presidente

Così deciso il 3 giugno 2015

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