Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31407 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31407 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISCUOLO ANTONIO N. IL 17/01/1962
avverso la sentenza n. 1034/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
04/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
,
n
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L
k,g).”
che ha concluso per

e(

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/05/2015

Ritenuto in fatto.

1.11 4 febbraio 2014 la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza emessa

il 21 marzo 2011, all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Udine, che aveva
dichiarato Antonio Criscuolo colpevole del reato di cui all’art. 681 c.p. e, tenuto
conto della riduzione del rito, lo aveva condannato alla pena di due mesi di arresto

2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Criscuolo, il quale lamenta violazione di legge e mancanza di
motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato, considerato le
connotazioni, la struttura e l’operatività del circolo.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1. L’art. 681 c.p ha come scopo la tutela dell’incolumità del pubblico, che

assiste allo spettacolo, partecipa al trattenimento o al ritrovo. Tale contravvenzione,
prescindendo dall’accertamento dell’esistenza di un effettivo pericolo, deve
ritenersi sussistente ogniqualvolta, come nel caso in esame, l’agente tenga aperto un
luogo di pubblico trattenimento o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni
dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica secondo le indicazioni di cui all’art.
80 T.U.L.P.S. (Cass. Sez. 1, 24 marzo 2005, n. 13055, rv. 231599; Cass., Sez. 1, 22
giugno 2005, n. 25519).
Sotto questo profilo correttamente la sentenza impugnata, con motivazione
esente da vizi logici e giuridici e puntualmente correlata alle circostanze di fatto —
in quanto tali insindacabili in sede di legittimità -, ha sottolineato che il ricorrente
gestiva un luogo di pubblico spettacolo – cui era possibile accedere senza
limitazioni a prescindere dalla qualità di socio – senza l’osservanza delle
prescrizioni imposte dall’autorità a tutela dell’incolumità pubblica, attesa l’assenza
di licenza comunale e del parere di agibilità della commissione provinciale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo previsti dagli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. In
tale ottica ha correttamente evidenziato che le dichiarazioni di inizio attività e delle
autorizzazioni rilasciate dal Comune di Udine si riferivano esclusivamente
1

ed euro centoquaranta di ammenda.

all’associazione sportiva dilettantistica “Billiard’s Club”, senza fini di lucro, ove
avrebbero dovuto svolgersi soltanto le attività di gioco del biliardo, delle carte, delle
slot-machine, dell’accesso ad internet, con somministrazione di alimenti e di
bevande e che, in realtà, all’interno del predetto locale si tenevano attività di
trattenimento e spettacolo per le quali erano necessarie le autorizzazioni di pubblica
sicurezza.
I giudici di merito hanno, altresì messo correttamente in luce la circostanza che

fine, non era richiesta alcuna adesione alle finalità formalmente previste dallo
statuto né alcuna forma di selezione o di intervento di singoli membri del consiglio
di amministrazione in carica.
2.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa
della ammende.
Così deciso, in Roma, il 12 maggio 2015.

chiunque, previo pagamento di un biglietto, poteva accedere al locale e che, a tal

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