Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31404 del 05/05/2015

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31404 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
T.U.
R.L.
avverso la sentenza n. 156/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. r. taì 2Q
che ha concluso per e

Ritenuto in fatto.

1.11 29 ottobre 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Torino, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava T.U. colpevole del
delitto, contestato in forma concorsuale, di trasporto di due armi clandestine, un
fucile marca “Benelli”, cal. 12, e una pistola semiautomatica a salve marca
“Kimar”, cal. 8mm k, entrambe clandestine (artt. 110 c.p., 23 1. n. 110 del 1975,

quattro cartucce marca “Fiocchi”, cal. 12, inesplose (art. 697 c.p., così modificata
l’originaria imputazione ex artt. 10 e 14 1. n. 497 del 19474 di cui al capo 2) e,
ritenuta la continuazione fra i reati, con la riduzione di un terzo per il giudizio
abbreviato, lo condannava alla pena di tre anni, sei mesi di reclusione e quattrocento
euro di multa, oltre alle pene accessorie. Lo assolveva dal reato di cui agli artt. 110,
648 bis c.p. (capo 3), perché il fatto non sussiste.
Dichiarava R.L. colpevole del delitto previsto dagli artt. 110 c.p.,
23 1. n. 110 del 1975 (capo 1), limitatamente alla contestazione relativa al fucile
marca “Benelli” e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, dichiarate
equivalenti alla recidiva, con la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di un
anno, otto mesi di reclusione e centoquaranta euro di multa, oltre alle pene
accessorie.
Lo assolveva dal reato di cui al capo 1) limitatamente alla contestazione relativa
alla pistola semiautomatica marca “Kimar” e dal reato di cui al capo 2), per non
avere commesso il fatto.
2.Con sentenza del 6 febbraio 2013, anch’essa resa all’esito di giudizio
abbreviato, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino dichiarava
T.U. e R.L. colpevoli dei delitti di cui agli artt. 110 c.p., 10, 12, 14 1. n.
497 del 1974 con riferimento alla detenzione e al porto illegali del fucile marca
“Benelli” cal. 12 e di ricettazione della stessa arma, provento del delitto di cui
all’art. 23 1. n. 110 del 1975, nonché il solo T.U. anche del delitto di
detenzione e porto di una pistola semiautomatica a salve modificata in arma
comune da sparo e di ricettazione della stessa arma, in quanto provento del delitto
di cui all’art. 23 1. n. 110 del 1975 e, ritenuta la continuazione fra i reati contestati a
ciascuno dei due imputati, ritenuta per T.U. la recidiva reiterata specifica,
condannava T.U. alla pena di due anni, otto mesi di reclusione ed euro
1

capo 1), nonché della illegale detenzione di tredici cartucce inesplose cal. 380 e di

quattroseimilaseicento di multa e R.L., previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di un
anno, due mesi di reclusione ed euro duemilaquattrocento di multa.
2.11 14 gennaio 2014 la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della
decisione di primo grado, assolveva R.L. dal reato di cui al capo 2) del
proc. pen. 1993/13 per non avere commesso il fatto.
Preso atto della rinuncia ai motivi d’impugnazione, eccezion fatta per quelli

156/13 e 1993/13, riuniti in grado d’appello all’udienza dell’ 1 1 giugno 2013,
ritenuta la continuazione fra tutti i reati contestati all’imputato, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata recidiva,
rideterminava nei confronti di T.U. la pena in tre anni di reclusione e
seicento euro di multa.
Ritenuta nei confronti di R.L. la continuazione fra i reati a lui
ascritti, dichiarata la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva
contestata, rideterminava la pena a lui inflitta in un anno, otto mesi di reclusione e
duecento euro di multa.
3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
T.U. personalmente e R.L., tramite il difensore di fiducia.
T.U. formula le seguenti censure.
Denuncia violazione di legge con riferimento all’omesso rinvio della
celebrazione dell’udienza camerale in grado d’appello del 14 gennaio 2014 a
seguito dell’adesione del proprio difensore all’astensione dalle udienze con
conseguenze pregiudizio del diritto di difesa.
Lamenta violazione dell’art. 441 c.p.p. in relazione alla ulteriore contestazione
dei reati di cui agli artt. 10, 12, 14 1. n. 497 del 1974, 648 c.p., nell’ambito del
procedimento penale n. 27240/12 R.G.N.R., non consentita dopo che nel
procedimento principale n. 30198/11 R.G.N.R. era stato ammesso il giudizio
abbreviato.
R.L. lamenta a sua volta carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della
motivazione con riferimento al ritenuto concorso morale nei reati, nonché
violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al diniego del giudizio
di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e al complessivo
trattamento sanzionatorio.
2

relativi al trattamento sanzionatorio, formulata da T.U. nei procedimenti

Considerato in diritto.

I ricorsi sono manifestamente infondati.
1.In merito al primo motivo di doglianza formulato da T.U., il Collegio
osserva che quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un

error in

procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p., la Corte di cassazione è
“giudice anche del fatto” e per risolvere la relativa questione può — e talora deve

invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità
della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. (Sez. U., Sez. n. 42792 del
31/10/2001).
Nel caso di specie, dall’esame degli atti risulta che all’udienza del 14 gennaio
2014 presenziarono gli avvocati G.L. Marta e O. V. di Torino per R.L. e L.
S. per T.U. . All’esito della reiezione, da parte della Corte, dell’istanza
di rinvio avanzata dalle difese per adesione alla astensione dalle udienze, i difensori
discutevano il processo e rassegnavano le loro conclusioni. Sulla base di tali
risultanze oggettive non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che
i difensori di fiducia degli imputati, dopo avere preso atto del rigetto delle istanze di
rinvio da loro presentate, hanno continuato a presenziare all’udienza, e hanno
illustrato il contenuto dei rispettivi mezzi di gravame di cui hanno chiesto
1′ accoglimento.
2.Manifestamente infondata è anche la seconda censura di T.U..
Preliminarmente deve osservarsi che la censura è preclusa, a seguito
dell’intervenuta rinuncia in appello, da parte dell’imputato, dei motivi
d’impugnazione, eccezion fatta di quelli relativi alla dosimetria della pena.
Per completezza si osserva, comunque, che erroneamente il ricorrente invoca
l’istituto della “nuova contestazione”, quando, in realtà, si verte in un’ipotesi di
riunione, per ragioni di connessione soggettiva, in appello dei due processi
autonomamente instaurati in precedenza nei confronti di T.U. e definiti
distintamente in primo grado.
3.Anche il primo motivo di ricorso di R.L. è manifestamente infondato.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
3

necessariamente — accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è,

risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. U., n. 25080 del 28 maggio 2003).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in

non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
coscienza e volontà del ricorrente di porre in essere le condotte a lui contestate
nell’ambito dei due distinti processi instaurati a suo carico per le quali è intervenuta
affermazione di penale responsabilità.
3.Le restanti censure prospettate da R.L.  sono anch’esse manifestamente
infondate.
I giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, hanno
negato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva contestata
e hanno proceduto alla dosimetria della pena tenendo conto, nel rispetto dei principi
costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, della qualità e natura dei
reati commessi, dell’intensità del dolo sotteso alle condotte illecite, del complessivo
comportamento serbato dall’imputato.
4.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000) al versamento ciascuno della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

4

riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 2, c.p.p.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento ciascuno della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, il 5 maggio 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA