Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31401 del 03/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 31401 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANZARA CESARE N. IL 24/03/1955
MUCCI GIULIO N. IL 11/01/1948
avverso l’ordinanza n. 27/2015 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
05/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 0,6 7 (2: 0

C’.

Uditi difensor Avv,4′

i

rc

2 C.0 2

Data Udienza: 03/07/2015

MUCCI Giulio e LANZARA Cesare, indagati per quattro episodi di
rapina aggravata, sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, tramite il difensore ricorrono per Cassazione avverso l’ordinanza
5.2.2015 con la quale il Tribunale di L’Aquila, ex art. 309 cpp, rigettato la istanza di riesame, ha confermato la misura cautelare genetica disposta dal GIP del Tribunale di Chieri in data 12.1.2015.
La difesa dei ricorrenti chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti:
§1.) Violazione dell’art. 292 cpp comma 2 lett. c) perchè non sono
esposti gli indizi specifici relativi ad ogni singolo episodio di rapina
contestato ed individualizzante per ognuno degli indagati
§2.) Violazione dell’art. 292 comma 2 lett. d) cpp, perchè non sono
stati presi in considerazione le singole prove indicate dalla difesa a discarico della responsabilità egli indagati
§3.) Vizio di motivazione in ordine al collegamento tra il risultato
probatorio e ognuno degli indagati.
PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di indagini condotte dalla Polizia Giudiziaria aventi ad oggetto quattro episodi di rapina commessi ai danni di Uffici postali della Regione Abruzzo, nonchè i reati strumentali alla commissione dei
suddetti illeciti (ricettazioni di autoveicoli, porto e detenzione di armi
da fuoco in luogo pubblico), venivano identificati come autori dei reati in questione gli indagati nei cui confronti, in data 12.1.2015 veniva
emessa ordinanza cautelare di custodia in carcere. La difesa degli indagati proponeva ricorso al Tribunale del riesame che con ordinanza
5.2.2015 lo rigettava.
Avverso la suddetta decisione gli indagati propongono appello per i
motivi indicati nelle premesse di questa decisione.

RITENUTO IN DIRITTO
L’impugnazione è fondata e va accolta.
Con articolato ricorso la difesa degli indagati, criticando la ordinanza
applicativa della custodia cautelare in carcere ha specificato le ragioni
poste a fondamento della impugnazione:
rapina del 4.11.2013 in GUARDIALEGRE: genericità dell’elemento individualizzante (difficoltà di movimento di una dei
rapinatori), erroneamente attribuito al LANZARA invece che al
MUCCI, sulla base di una documentazione medica risalente ad
un anno successivo ai fatti; genericità ed imprecisione circa l’idioma dialettale usato dagli indagati;
rapine in CASTELVECCHIO CALVISIO, POGGIO PICENZE, CUVITA d’ANTINO: non corrispondenza della descrizio-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che il Tribunale del riesame non ha affrontato in modo specifico e puntuale i singoli temi sottoposti al suo esame. Il Tribunale si è limitato a valorizzare le specifiche modalità esecutive delle singole rapine ravvisando elementi di simiglianza che ricondurrebbero agli indagati sorpresi dalla Polizia
Giudiziaria in data 1.4.2014 in località MATRICE, nel possesso di un
pistole, fucile a canne mozze, passamontagna e guanti nonché di un
veicolo rubato da ususarsi “presumibilmente per l’esecuzione di una
nuova rapina” [pag. 2 dell’ordinanza]. Il Tribunale del riesame ha altresì affermato, senza peraltro dare più precisa indicazione, che i suddetti indizi sono riscontrati da ulteriori elementi che se non sono probanti per due delle rapine, lo sarebbero per gli altri episodi, senza peraltro indicare a quali di essi si faccia riferimento.
Il Tribunale del riesame, quindi, pur dando atto della frammentarietà
del quadro indiziario, rileva la risolutività, sotto il profilo della completezza degli indizi, nella descrizione fisica degli indagati stessi e nel
difetto di deambulazione di uno dei rapinatori, senza peraltro affrontare la questione sottoposta dalla difesa relativa all’attribuzione del detto
difetto e alla sua genesi.
La motivazione dell’ordinanza in esame è carente poiché tratta cumulativamente la posizione di due diversi indagati in relazione a quattro
diversi episodi di rapina, senza prendere in considerazione in modo
specifico le singole questioni sottoposte dalla difesa con l’atto di riesame; la decisione del Tribunale inoltre non specifica quale sia il tratto caratterizzante comune alle singole rapine, idoneo a ricondurre in
modo univoco agli odierni indagati, posto che la commissione di rapine presso uffici postali, nel giorno di pagamento delle pensioni, con
uso di armi, da parte di persone travisate, è modus operandi, tristemente assai comune per siffatto tipo di illeciti.
Per le suddette ragioni l’ordinanza impugnata va annullata ex art. 606
I^ comma lett. e) cod. proc. pen. riscontrandosi vizio di carenza di motivazione su un punto essenziale della decisione. Gli atti devono essere
rinviati al Tribunale dell’Aquila per un nuovo esame. Si manda alla
cancelleria per le comunicazioni di legge ex art. 94 disp. att.
cod.proc.pen.

ne dei tratti fisici dei rapinatori con quelli degli indagati; mancata corrispondenza dei profili genetici degli indagati (presenti
nella banca dati del RIS) con quelli rilevati dalla Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma dei Carabinieri; incoerenze tra
quanto riferito in ordinanza cautelare e quanto emergente dai
tabulati telefonici [pp. 8-12 del ricorso in sede di riesame ex
art. 309 cpp]

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di l’Aquila per
nuovo esame con integrale trasmissione degli atti. Manda alla canceleria ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 3 •

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA