Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31399 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 31399 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Posabella Vincenzo, nato I’l dicembre 1992;
avverso l’ordinanza in data 21 novembre 2014, n. 7166/14 del tribunale della Libertà di Napoli
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Posabella Vincenzo ricorre avverso l’ordinanza in data 21 novembre 2014, n.
7166/14 del tribunale della Libertà di Napoli, con la quale è stata confermata
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, a carico del ricorrente, dal
Gip presso il Tribunale di Napoli, 1’8 novembre 2014.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
la nullità della notifica del’avviso dell’udienza dinanzi al TDL, effeta)
tuata a mani del portiere in data 17 novembre 2014, conosciuta dal difensore solo il giorno successivo, e conosciuta con la prescritta raccomandata solo il giorno
prima dell’udienza, lamenta che erroneamente sia stata rigettata l’eccezione
concernente la dedotta tardiva instaurazione del contraddittorio , ritenuta completata fin dal momento della notifica dell’atto al portiere.
Il ricorrente lamenta la ritenuta adeguatezza della misura della
b)
custodia cautelare in carcere„ sottovalutando il comportamento processuale del

1

Data Udienza: 10/04/2015

1. Osserva la Corte che il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento
rende superfluo l’esame degli altri motivi.
Osserva la Corte che nel ricorso, con riferimento al primo motivo, si prospettano censure relative alla regolarità della notifica in ordine alla vocatio in iudicium per l’udienza dinanzi al TDL.
Nel caso in esame deve trovare applicazione il consolidato principio di diritto affermato dalle SS.UU. in base al quale in caso di notifica di atti al difensore dell’imputato eseguita con consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci,
l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all’art. 157, comma terzo, cod.proc.pen. si applica
anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall’imputato (art. 167 cod.
proc. pen.). (Sez. U, n. 36634 del 27/09/2005 – dep. 11/10/2005, Niane, Rv.
231809), con la conseguenza che i termini decorrono dalla data di ricezione della
raccomandata da parte del destinatario (Cass., sez. H, 16 gennaio 1981, Vulcano, CED 148340). La questione è stata ritualmente e tempestivamente sollevata
in sede di discussione dinanzi al TDL senza trovare accoglimento, come invece, a
parere della Corte, doveva essere disposto; peraltro la ristrettezza dei termini rispetto alla celebrazione del processo poteva essere tranquillamente superata utilizzando lo strumento della notifica a mezzo fax.
Alla luce delle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di nullità
della notifica dell’avviso in questione con conseguente annullamento
dell’ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo
esame
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Roma i 10 aprile 2015
Il C
Giov

iere estensore
Diotallevi

Il Presidente
Franco Fi ndanese

prevenuto e la possibilità di utilizzare la detenzione domiciliare con il braccialetto
elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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