Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31398 del 10/04/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31398 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CEPARANO DOMENICO N. IL 03/01/1963
avverso la sentenza n. 2736/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
Udito il Procuratore Ggperale in perso a d91Do itt. Ett..u)co
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che ha concluso per ,t
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Data Udienza: 10/04/2015
RITENUTO IN FATTO
Ceparano Domenico ricorre avverso la sentenza, in data 18 settembre
2012, della Corte d’appello di Brescia, con cui è stata confermata la
condanna per il reato di cui all’art. 648 c.p., e chiedendone
l’annullamento, lamenta la carenza di motivazione in ordine alla
sussistenza degli elementi essenziali del reato, censurando in
particolare la valutazione delle produzioni documentali e il percorso
logico in base al quale è stato ritenuto sussistente l’elemento
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
Con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma,
in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di
legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano
una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di
una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i
principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del
provvedimento impugnato che, pertanto, supera
il vaglio di legittimità.
(Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n ° 12/2000, Jakani,
rv 216260). Deve sottolinearsi in particolare che la Corte
di merito ha
vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata ritenuta
l’attendibilità del denunciante e la ricezione del mezzo di provenienza
furtiva da parte del ricorrente grazie agli elementi probatori forniti
dagli agenti operanti. (v. pag. 7,8,9 e 10 della sentenza d’appello),
elementi corroborati dalla accertata versione menzognera del ricorrente e
dal ruolo importante comunque ricoperto dallo stesso nella vicenda , che
ha portato ad escludere l’applicabilità al comportamento d ello stesso
dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. Il ragionamento operato dai
giudici di merito appare dunque saldamente ancorato alle risultanze
processuali. Nel ricorso pertanto si prospettano esclusivamente
valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il
giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico
esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve
dichiararsi inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
soggettivo del reato.
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e
‘1111.uutemuniair
–
della somma di Euro
1000 in favore della Cassa delle ammende.
aprile 2015
Il C
igliere estensore
Giov
i/Diotalle
Il Presidente
Franco iandanese
Roma,