Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31397 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31397 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ONTANU GABRIEL N. IL 23/07/1978
BUDUSANU IULIAN N. IL 29/07/1974
avverso l’ordinanza n. 30885/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
24/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELI
sentite le conclusioni da PG Dott.
1-Q■
Lte-ei42A

dit i difensor Avv.;

Data Udienza: 24/06/2015

Ritenuto che Onatanu Gabriel e Budusanu Iulian, indagati del reato di cui all’art.
256 comma 1 Figs n. 152 del 2006, per aver svolto attività di gestione e

smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (imballaggi di plastica e legno) senza
autorizzazione, hanno impugnato l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di
Torino in data 24 dicembre 2014 che ha respinto l’opposizione avverso il rigetto
del Pubblico Ministero di restituzione dei veicoli sequestrati, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p.,
in ordine alla qualificazione di rifiuto delle cose oggetto di trasporto;

dell’Il aprile 2015, l’avv. Enrico Piovano – nominato difensore degli indagati
Onatanu Gabriel e Budusanu Iulian, al quale gli stessi hanno conferito procura ad
litem in data 8 gennaio 2015, con inclusa procura speciale di rinunciare
all’impugnazione ex art. 589 c.p.p. – ha comunicato che gli indagati hanno
presentato istanza di oblazione ex art. 162 c.p. al G.I.P. presso il Tribunale di
Torino, per cui il ricorso in cassazione proposto deve intendersi rinunziato;
che pertanto si è in presenza di una causa di sopravvenuta inammissibilità dei
ricorsi,

ex art. 591 comma 1, lett. d) c.p.p. e che alla declaratoria di

inammissibilità consegue , ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento in
favore della Cassa delle ammende.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi per rinuncia e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento in
favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015

Il

re estensore

Il Presidente

Considerato che va preliminarmente rilevato che con nota, inviata via fax,

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