Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31396 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31396 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATARINICCHIA VINCENZO N. IL 20/05/1959
avverso l’ordinanza n. 374/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
03/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.
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dit i difensor Avv.;

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AlgTTA ROSI;

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Data Udienza: 24/06/2015

Rilevato che con ordinanza del 3 ottobre 2014, la Corte di appello di Palermo, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero ex
art. 165 c.p., volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della
pena concessa a Catarinicchia Vincenzo, di cui alla sentenza della medesima
Corte di appello del 7 giugno 2012, divenuta definitiva il 7 giugno 2013,
beneficio che era stato subordinato alla demolizione del manufatto abusivo, per
inottemperanza ed ha revocato la sospensione condizionale della pena;
che il Catarinicchia ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio

stessa per violazione dell’art. 165 c.p., in riferimento all’art. 606, lett. b) e c)
c.p.p., atteso che la demolizione non è stata possibile essendo l’immobile stato
assoggettato a procedura esecutiva da parte del Tribunale di Marsala (giusto
allegato procedimento n. 103/95), pertanto l’ordinanza è illogica e
contraddittoria risultando preclusa per legge al condannato ogni possibilità di
demolizione;

Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il mancato
adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile
abusivo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod.
pen – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale
opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da
atto volontario. Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio di
obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della
concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede
esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante” (così Sez. 3, 24/2/2004,
n. 20378, Borrello, Rv. 229035);
che quindi scaduto il termine concesso per ottemperare all’obbligo di
demolizione, il giudice della esecuzione ha il dovere di constatare se la
condizione si è verificata, salvo che il destinatario dell’obbligo deduca una
situazione di oggettiva impossibilità di eseguire la stessa,ossia un fatto a lui non
imputabile che abbia impedito o reso difficoltoso l’adempimento (Sez. 1,
Sentenza n. 27449 del 28/06/2005, Malavasi, Rv. 231757);
che nessun elemento di tale impossibilità risulta sottoposto all’esame del giudice
dell’esecuzione che, correttamente ha disposto la revoca del beneficio ex art.
674 c.p.p., revoca che consegue automaticamente all’avvenuto accertamento
delle condizioni previste dalla legge (in tal senso, anche Sez. 3, n. 10534 del
30/1/2008, dep. 7/3/2008, P.G. in proc. Sciabica e altro, Rv. 239069);
che il ricorrente, nella presente sede, si è limitato a dedurre l’impossibilità
oggettiva all’adempimento della condizione, senza però avere fornito elementi
idonei di valutazione di tale presunta impossibilità al giudice dell’esecuzione, e si

difensore,chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, lamentando la nullità della

è doluto ingiustificatamente dell’omessa considerazione da parte della Corte di
appello di tale impossibilità a demolire, asseritamente dimostrata “per tabulas”
dall'”allegato procedimento esecutivo”: infatti tale documentazione agli atti è
costituita, in realtà, da stralci di una perizia valutativa del compendio
immobiliare di persona indicata con “omissis” e non recante alcuna menzione del
vano della superficie di 52 mq realizzato addossato ad un fabbricato preesistente
e privo di copertura e di un muretto, opere abusive connesse alla sentenza in
esecuzione;
che pertanto il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile ed alla
declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in
favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

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