Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31395 del 24/06/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31395 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BARI FILIPPO N. IL 12/04/1991
avverso la sentenza n. 9661/2012 GIP TRIBUNALE di BARI, del
04/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere I ott. ELISABETTA ROSI;
lette/sentite le conclusioni del pp Dott.
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Data Udienza: 24/06/2015
Ritenuto che con sentenza del 4 dicembre 2014, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di bari ha applicato a Di Bari Filippo, riconosciute
le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito, la pena concordata
con il pubblico ministero, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di
multa, per il reato di cui all’art. 73, c. 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in relazione
alla cessione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo Hashish,
fatto accertato in Noicattaro il 28 febbraio 2010;
che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento
della sentenza, lamentando l’errore del giudice che a fronte di un accordo tra le
parti per la pena finale di mesi sei di reclusione, subordinato alla concessione
della sospensione condizionale della pena, pur avendolo recepito nella parte
motiva della sentenza, ha indicato nel dispositivo la pena di mesi otto di
reclusione;
Considerato che nelle more del giudizio il Giudice per le indagini preliminari di
Bari ha disposto, con ordinanza del 16 gennaio 2013, la correzione dell’errore
materiale suddetto, nel senso che nel dispositivo ove è scritto “mesi otto”, debba
leggersi “mesi sei di reclusione” e con l’aggiunta delle parole “pena sospesa”;
che pertanto non sussiste più l’interesse del ricorrente al ricorso;
che poiché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla
proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di
soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la
condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della
sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (cfr. Sez. U, n. 31524
del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228168)
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015
Il coi’
re estensore
Il Presidente
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