Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31394 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31394 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMEN HAMZA N. IL 04/02/1984
avverso la sentenza n. 5049/2014 TRIBUNALE di FIRENZE, del
06/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere D
l tte
e le conclusioni del G Dott.

/Udit i difensor Avv.;

• ELISABETTA 15’t OSI,
et,`\k ( 9470
Ute0A-U-CS

Data Udienza: 24/06/2015

Ritenuto che con sentenza del 6 ottobre 2014, il G.U.P. presso il Tribunale di
Firenze ha applicato la pena concordata con il Pm, a Amen Hamza (nato
Palestina il 4 febbraio 1984) nella misura di mesi sei di reclusione e 1.000 euro
di multa, revocando la sospensione condizionale della pena inflitta con altra
sentenza del Tribunale di Firenze emessa il 28 settembre 2009, divenuta
irrevocabile il 21 gennaio 2010, per al delitto di detenzione di sostanza
stupefacente di tipo hashish e di cessione di parte della stessa, con la recidiva
reiterata specifica ed infraquinquennale, fatto accertato in Firenze il 10 gennaio
2014;

sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., per il seguente motivo: Erronea e falsa
applicazione della legge penale con violazione dell’art. 168, comma 1, n. 2
c.p.,1 Carenza di motivazione, in quanto il giudice non ha valutato le modalità el
fatto e la congruità della pena rispetto ai fatti di cui al capo di imputazione e, per
quanto attiene alla revoca del beneficio, il Giudice non ha accertato la
sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ma la precedente condanna
cumulata con quella applicata con la sentenza non supera i limiti previsti dall’art.
163 c.p., per cui la revoca è illegittima;

Considerato che

nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in

conformità alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale
previsto dall’art. 444 c.p.p., l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi
più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la
censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve
impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte
(Sez. Unite, n. 11493 del 24/6/1998, Rv. 211468);
che di conseguenza il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in
quanto il giudice nella parte motiva della sentenza impugnata ha fornito una
adeguata, seppure sintetica, motivazione in ordine agli elementi acquisiti a carico
dell’imputato, alle modalità del fatto, all’esattezza della sua qualificazione
giuridica ed alla congruità della pena;
che sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.17781 del 29/11/2005, Diop, Rv.
233518, questa Corte ha stabilito che la sentenza di patteggiamento costituisce
titolo idoneo per la revoca ex art. 168 c.p. della sospensione condizionale della
pena concessa in precedenza;
che, nel caso di specie, poiché con la sentenza emessa il 28 settembre 2009,
irrevocabile il 21 gennaio 2010, il ricorrente ( con il nome di Amen Hannza, nato
Palestina il 2 aprile 1985) era stato condannato e di conseguenza con la
sentenza oggi impugnata il giudice ha disposto la revoca del beneficio in ragione
della reiterazione del reato, non in quanto si tratta di reato della stessa indole

che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione per l’annullamento della

(ossia ex art. 168, comma 2 c.p.), ma ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2)
c. p.;
che infatti è consolidato principio di diritto che il giudice, nell’infliggere una
nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale della pena, qualora la
pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente,
non supera il limite di due anni, sempre che ritenga l’imputato meritevole in
concreto del beneficio, sulla base della natura del reato e della sua personalità;
mentre se il giudice ritiene che il condannato non sia meritevole del beneficio
per la seconda condanna, “non può esimersi dal revocare il beneficio concesso in

commettere ulteriori reati, sul quale presupposto il beneficio medesimo era stato
accordato ” (cfr. Cass. Sez. 3, n.1077 del 13/11/1984, Amoroso, Rv. 167657,
Sez.6, n. 8554 del 22/5/1987, Mallegni, Rv. 176440 e, di recente, Sez.3, n.
21457 del 29/1/2015, Sinani, non mass.);
che pertanto nel caso di specie il giudice ha correttamente provveduto alla
revoca del beneficio concesso con la precedente sentenza;
che di conseguenza il ricorso è inammissibile e che il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

precedenza, perché constata il venir meno della presunzione di astensione dal

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